L’opera d’ingegno del professionista va tutelata e per questo l’esibizione a terzi dei suoi elaborati va limitata. Lo sottolinea la sentenza del Tar Marche 626 di ieri, definendo il rapporto tra diritto d’autore ed accesso agli atti custoditi pubblica amministrazione.

Nel caso esaminato, un ente di bonifica aveva approfondito alcuni fenomeni idraulici (impaludamento), giungendo a conclusioni non condivise da uno dei proprietari delle aree interessate. Ne è sorta una controversia, con richiesta di visionare ed estrarre copia dello studio geologico; richiesta accolta solo in parte.

Situazioni analoghe emergono con gli atti di pianificazione, quando vi sono studi, ricerche e calcoli che possono interessare più proprietà e quindi potenzialmente utili a più professionisti. In questi casi occorre tutelare la proprietà intellettuale, con le norme sul diritto d’autore e del Codice civile (articolo 2575).

Per risolvere il caso, il Tar marchigiano ha quindi consentito un accesso parziale, coprendo alcuni passi di dettaglio della consulenza. Secondo i giudici, le norme sulla proprietà intellettuale sono funzionali a garantire gli interessi economici dell’autore, mentre la normativa sull’accesso (legge 241/1990) è funzionale a garantire altri interessi. E solo nei limiti di tali ultimi interessi va consentita la visione e l'estrazione di copia. In altri termini, né il diritto di autore né la proprietà intellettuale precludono la riproduzione, ma va impedita la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico dell’opera d’ingegno.

Ciò significa che, quando l’accesso agli atti non lede il diritto all’uso economico esclusivo dell’opera, l’esibizione va consentita, sia come visione sia come estrazione di copia. Fermo restando che le informazioni possono essere ottenute solo in correlazione con l’interesse fatto valere per ottenere la copia. Appunto per garantire i diritti del professionista, la copia può essere fornita coprendo o estrapolando le parti, quali quelle dalle quali possa desumersi il metodo di indagine seguito dal professionista.

Soluzioni analoghe con secretazione parziale sono già state adottate nei procedimenti antitrust, nei quali va garantita la riservatezza di informazioni di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario (ad esempio sul commercio di cosmetici o di prodotti discografici, Consiglio di Stato, sentenze 2513/2015 e 652/2001). Stesso procedimento a livello comunitario, quando l’ accesso è limitato in caso di conflitti imprenditoriali su documenti segreti (Corte di giustizia, sentenza sulla causa C - 107/82-83, tra AEG e Telefunken; Tribunale Ce, T - 30/91, 29 giugno 1995, sulla Solvay).

Identico principio di secretazione parziale è infine adottato anche nelle gare di appalto (articolo 13, comma 5, lettera a, del Dlgs 163/2006), quando il concorrente secondo classificato contesti il pregio delle migliorie offerte dal vincitore, e tenta di dimostrarne l’irrealizzabilità: l’accesso va garantito perché necessario a fini difensivi, ma non può violare segreti industriali. Quindi (Tar Lazio, sentenza 2064/2008) vi è accesso sui progetti di realizzazione di una residenza per anziani, ma non (Tar Marche sentenza 116/2015 e Milano 2857/2014) per conoscere il know how o le modalità di funzionamento di alcune fontane pubbliche date in appalto da un Comune.

Guglielmo Saporito - 22 agosto 2015 – tratto da sole24ore.com

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