La mancata compilazione della relata di notifica, o anche la sola mancanza della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comportano la nullità della notificazione, impedendo la decorrenza del termine per proporre opposizione; tuttavia, tale vizio del procedimento di notificazione non inficia la validità della cartella di pagamento, che dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge d’imposta e non dalla ritualità della notifica. Perciò, l’impugnazione della cartella, al solo scopo di far rilevare la nullità della sua notifica, è azione priva d’interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo.

È quanto si legge nella sentenza n. 9197/2016 della Corte di cassazione. Il contribuente proponeva ricorso contro una sentenza della Ctr di Roma che aveva confermato l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, sulla scorta del fatto che il ricorrente non avesse dimostrato la tempestività della propria impugnazione (mancando, appunto, la data sulla copia della cartella ricevuta). Gli ermellini hanno confermato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, seppur con differente motivazione rispetto a quella raggiunta dai gradi di merito.

In primis, la Suprema corte analizza il profilo della regolarità della notifica, statuendo che, in mancanza di elementi essenziali della relata (quale la data di consegna), la notificazione è nulla e non può, dunque, decorrere alcun termine entro cui proporre l’eventuale impugnazione; la copia da analizzare, ai fini del rispetto dei requisiti attinenti la notifica, è quella in possesso del contribuente. Nessun termine di impugnazione, dunque, può decorrere da una notifica nulla. Tuttavia, la validità di una cartella non dipende dalla ritualità della sua notificazione, atteso che essa che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa creditoria dell’ente impositore; mentre eventuali irregolarità della notifica rilevano solo nelle ipotesi in cui si discuta della validità o dell’impugnabilità di atti successivi, o dell’intervenuta decadenza dell’amministrazione dal suo potere di rettifica.

Per tali ragioni, l’impugnazione della cartella (circostanza che dimostra che il contribuente ne è comunque venuto a conoscenza) risulta priva di interesse se è esclusivamente finalizzata a far valere la nullità della sua notificazione. Perciò, la sentenza impugnata va solo corretta in punto di motivazione, dovendosi confermare, invece, il dispositivo circa la declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Nicola Fuoco – 30 maggio 2016 – tratto da Italia Oggi

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