Ricordiamo che è effettiva la possibilità di “rottamare” le cartelle di pagamento ricevute da Equitalia (ed altri enti riscossori).

In generale si può rottamare una cartella esattoriale relativa a debiti verso enti Statali e/o parastatali:

INPS, AGENZIA DELLE ENTRATE, REGIONI, COMUNI, etc.

Occorrerà presentare una istanza a Equitalia di richiesta della cosiddetta “rottamazione” nella quale  va descritta la cartella ed i relativi importi.

Chi aderisce alla “rottamazione” dovrà versare solo l’importo originario, più gli interessi e l’aggio dell’ente riscossore (Equitalia o altri), in sostanza, risparmia la sanzione e parte degli interessi.

E’ possibile aderire alla rottamazione solo per cartelle relative a ruoli emessi entro il 31/12/2016.

L’istanza di rottamazione deve essere presentata entro il 31/03/2017.

E’ possibile rateizzare l’importo dovuto a seguito di “rottamazione” per un massimo di 5 rate.

Restano comunque in vigore le altre possibilità di pagamento dilazionato della cartella senza la “rottamazione”, quindi senza la riduzione dell’importo,  ma con la possibilità di accedere a rateizzazioni più diluite nel tempo : fino a 72 rate per importi fino a € 60000,00.

Il nostro studio è a disposizione per assistenza nella presentazione delle istanze di rottamazione e per l’analisi delle varie possibilità di chiusura delle posizioni debitorie verso Equitalia.

Per qualsiasi necessità:

Studio di Signa
Sig.ra Monica - tel 0558734401- 214
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Firenze, 16 gennaio 2017                                                                                      Studio Bambagioni

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