Ha prevalso la soluzione più garantista: il raddoppio del periodo di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza grave che scatta quando si guida un veicolo altrui non si estende al caso in cui il guidatore rifiuta l’alcoltest. Lo hanno deciso le Sezioni unite della Cassazione nella camera di consiglio del 29 ottobre, su cui si è avuta ieri notizia con un’informazione provvisoria. Per ora, non si sa nulla sull’altra questione che doveva essere affrontata: se le aggravanti per chi guida in stato di ebbrezza grave e provoca un incidente possano scattare anche in caso di rifiuto del test. Problemi analoghi per la guida sotto l’effetto di droghe, il cui sistema sanzionatorio è uguale.

Per stato di ebbrezza grave s’intende un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il raddoppio della sospensione in caso di guida di veicolo altrui è previsto per evitare che ci si scambi i mezzi per evitarne la confisca (non ammessa quando il proprietario è estraneo al reato).

I problemi erano stati sollevati dalla Quarta sezione penale della Cassazione. Tutto nasce dal fatto che gli articoli 186 (per l’alcol) e 187 (per la droga) del Codice della strada puniscono il rifiuto rinviando alle sanzioni più gravi previste in caso di positività. Ma queste ultime vanno combinate con altri commi o periodi che le aggravano in casi come la guida di veicolo altrui e l’aver causato un incidente, che comportano il raddoppio della sospensione. Per l’incidente, si aggiunge il no alla conversione della pena in lavoro di pubblica utilità.

Quanto al raddoppio della sospensione, l’ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite citava sentenze del 2014, due che lo applicano (22687 e 51731) e due che lo escludono (9318 e 43845). Inoltre, i rinvii al caso dell’ebbrezza grave riguardano le «pene», mentre la sospensione ha natura amministrativa.

La linea garantista era stata anticipata dalla stessa Quarta sezione l’estate scorsa, decidendo su un caso urgente.

03 novembre 2015 - tratto da sole24ore.com

Altre notizie