L’eco-bonus Irpef del 65% sulle parti comuni condominiali e quello del 70% o 75% per i lavori verdi su più del 25% delle parti comuni potranno essere cedute dagli incapienti Irpef (cioè quelli che hanno un’imposta dovuta inferiore a quella della quota di detrazione fiscale) anche alle banche, in quanto la legge di conversione del decreto legge 50/2017, in corso di approvazione definitiva del Senato, non prevede alcun limite a queste cessioni.

Attualmente, in attesa della conversione in legge del Dl 50/2017, la cessione dei crediti d’imposta Irpef e Ires per i lavori edili sulle parti comuni condominiali è prevista in tre casi.

Su parti comuni per incapienti

Per le spese pagate dal 2016 al 2017 dai condomìni per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, le persone fisiche che sono “incapienti” nel periodo d’imposta precedente (regola non prevista dal DL 63/2013, ma dall’articolo 2 del provvedimento 22 marzo 2016), possono optare per la cessione del corrispondente credito d’imposta Irpef (65% della spesa pagata), interamente o solo in parte (il provvedimento 22 marzo 2016, prot. n. 43434, non pone alcun limite, a differenza degli altri due provvedimenti previsti per le altre due tipologie di cessioni), ai fornitori dei beni e servizi, che hanno effettuato i predetti interventi. In questo caso, sono escluse le cessioni non solo agli “istituti di credito” e agli “intermediari finanziari”, ma anche a qualunque altro “soggetto privato”, diverso dai fornitori (articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013).

Su oltre il 25% di parti comuni

Per le spese sostenute dai condomìni, dal 2017 al 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio, i “beneficiari” (anche non incapienti) della relativa detrazione Irpef e Ires del 70% (o del 75%, a determinate condizioni), da ripartire in 10 anni, possono cedere il credito d’imposta, per intero e non solo in parte (limitazione introdotta dal provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108577, e non prevista dalla norma), ai fornitori ovvero “ad altri soggetti privati” (con l’esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche, quest’ultima esclusione è stata introdotta dal provvedimento attuativo dell’8 giugno 2017, prot. 108577), con la facoltà da parte di questi cessionari di successiva cessione del credito a terzi, in tutto o in parte (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/2013).

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, dai “condomìni” (anche non incapienti) per gli interventi antisismici su parti comuni condominiali di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Opcm 20 marzo 2003, n. 3274), con procedure autorizzatorie comunali iniziate dal 2017, da cui derivi una riduzione del rischio sismico di una o due classi, i “beneficiari” del bonus Irpef e Ires, rispettivamente del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell’85% (due classi), da ripartire in cinque anni, possono cedere il credito, solo per intero, ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le Pa (provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572), con la facoltà di successiva cessione a terzi, in tutto o in parte (articolo 16, comma 1-quinquies, Dl 63/2013).

Dopo la conversione

Dopo la conversione del decreto legge 50/2017 (attesa a giorni), la detrazione del 65% per l’eco-bonus sulle parti comuni, oggi cedibile dagli incapienti solo ai fornitori, sarà cedibile anche «ad altri soggetti privati» e agli istituti di credito e intermediari finanziari (a differenza delle altre due cessioni del credito da parte dei non incapienti). I cessionari, poi, potranno anche effettuare la “successiva cessione del credito” a terzi. Tutto ciò sarà possibile per tutte le “spese sostenute”, cioè pagate, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (prima era possibile fino alla fine del 2017). Tutte queste regole e procedure previste per gli incapienti per l’eco-bonus nelle parti comuni (cessione a terzi e a banche e successiva cessione del credito) saranno estese anche agli incapienti che beneficiano della detrazione Irpef del 70% o del 75% per l’eco-bonus su più del 25% delle parti comuni (articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Luca De Stefani - 13 giugno 2017 – tratto da sole24ore.com

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