E’ impugnabile l’avviso bonario con il quale la segreteria della commissione tributaria richiede il pagamento del contributo unificato, nonostante non sia compreso nell’elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario. L’avviso bonario, infatti, contiene una ben individuata pretesa impositiva e, dunque, può essere contestato dal contribuente senza attendere ulteriori atti confermativi. L’invito al pagamento contiene già la quantificazione della somma dovuta a titolo di contributo unificato e costituisce un vero atto di liquidazione. E’ quanto ha affermato la commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XXV, con la sentenza 7679 del 30/09/2015. Per i giudici tributari, l’avviso bonario può essere contestato trattandosi di atto che «contiene una ben individuata pretesa impositiva». Del resto, è previsto che in caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore la segreteria della commissione tributaria debba notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero del contributo. Tutti i ricorrenti sono tenuti a indicare il valore della lite e a pagare il contributo unificato se propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie. La misura del contributo è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie modeste (euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200.000 euro. Spetta poi alle segreterie delle commissioni il compito di riscuotere il contributo unificato e irrogare le sanzioni in caso di omesso o parziale versamento delle somme dovute dal ricorrente. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso o di altro atto processuale le segreterie sono tenute a notificare al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto con l’avvertenza che, in caso di inadempimento, viene applicata una sanzione e il contributo è iscritto a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale. In seguito all’emanazione dell’invito da parte dell’ufficio giudiziario non sono dovute sanzioni e interessi. Se invece il debitore non paga entro 30 giorni dalla notifica dell’invito, al contributo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data di deposito del ricorso.

Sergio Trovato – 03 novembre 2015 – tratto da Italia Oggi

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