Si riducono le sanzioni sulle violazioni antiriciclaggio per gli assegni fino a 30 mila euro emessi senza la clausola di non trasferibilità. Invece dell'importo minimo di 3 mila euro previsti attualmente, la penalità sarà pari al 10% dell'importo trasferito. Lo sconto si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto fiscale. È una delle modifiche che il senato ha apportato al dl n. 119/2018, intervenendo sull'articolo 63 del dlgs n. 231/2007. La disciplina antiriciclaggio richiede che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro indichino il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di intrasferibilità. A partire dal 4 luglio 2017 la violazione di tale norme è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 3 mila a 50 mila euro. Che si tratti di una semplice distrazione, di un'omissione volontaria o di mancata conoscenza della legge, le sanzioni comminate ogni anno dagli uffici territoriali del Mef su tali fattispecie sono migliaia e in alcun casi, per le cifre più basse, possono arrivare a superare le somme trasferite. L'emendamento al dl fiscale introduce un regime meno severo per le violazioni connesse agli assegni di importo fino a 30 mila euro. Con la previsione della sanzione del 10% in luogo dei 3 mila euro fissi, per un assegno da 5 mila euro la sanzione scenderà per esempio a 500 euro. In questo modo il legislatore punta a rendere più proporzionali le sanzioni, ritenute oggi particolarmente afflittive soprattutto verso coloro che in buona fede hanno utilizzato il vecchio libretto degli assegni privi della clausola di non trasferibilità (la quale serve a evitare che il titolo possa circolare «a vista», di fatto assumendo lo stesso status di non tracciabilità dei contanti). L'alleggerimento delle sanzioni minime avrà effetto anche sull'istituto dell'oblazione. Si tratta del meccanismo attraverso il quale il soggetto che riceve la sanzione antiriciclaggio può estinguere il procedimento, senza arrivare al verdetto finale, pagando il doppio del minimo. Finora il costo dell'oblazione era pari almeno a 6 mila euro, mentre in futuro tale importo andrà calcolato avendo come riferimento il nuovo minimo del 10% (quindi il 20% dell'importo trasferito).

Valerio Stroppa - 04 dicembre 2018 – tratto da Italia Oggi

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