Le monete virtuali e quelle reali pari sono. E quindi le attività di intermediazione di bitcoin equivalgono a quelle in valuta tradizionale e sono esenti Iva. Gli operatori non sono sostituti di imposta e sul piano della tassazione diretta i ricavi sono soggetti a Ires e Irap. A stilare il mini decalogo sul trattamento fiscale delle criptomonete è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 72 di ieri.
L’Agenzia, chiamata a fornire la propria interpretazione «in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle valute virtuali», aderisce alle statuizioni della corte di giustizia Ue del 22 ottobre 2015 (C-264/14) che aveva fissato la parità con le valute reali ai fini Iva. Le Entrate dunque fanno il passo ulteriore analizzando anche i rapporti con Ires, Irap, la disciplina di sostituti di imposta e anche il rimando all’applicazione della normativa antiriciclaggio.

Cristina Bartelli – 03 settembre 2016 – tratto da Italia Oggi

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