Il c.d. "stage", più propriamente definito dalla legge come "tirocinio formativo", consiste in un periodo di inserimento all'interno di un contesto lavorativo con la finalità di consentire al tirocinante di acquisire un'esperienza pratica in un determinato settore produttivo. Consente di alternare momenti di studio e momenti di lavoro, agevolando le scelte professionali. E' riservato a coloro che hanno già terminato la scuola dell'obbligo.

Apprendistato e tirocinio

Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione realizzata attraverso l’inserimento del tirocinante (detto anche “stagista”) all’interno di un’organizzazione produttiva (ad esempio uno stabilimento, uno studio professionale oppure una società) per fare in modo che questi acquisisca delle competenze pratiche che diversamente non potrebbe reperire attraverso il solo studio teorico.
In quest’ottica lo stage può essere considerato un momento proficuo di collegamento tra il sistema scolastico e formativo (anche universitario) ed il mondo del lavoro.
Lo stage è riservato a chi ha assolto l’obbligo scolastico. In particolare l’obbligo scolastico si considera assolto una volta compiuti i sedici anni se la scuola è stata frequentata almeno per dieci anni.
La disciplina dei tirocini (già completa ed esauriente) è stata rivista dalla c.d. Riforma Fornero(Legge n. 92 del 2012) che si è posta il problema di strutturare gli stage in modo tale che non fosse possibile utilizzarli in modo distorto per aggirare la normativa in materia di lavoro subordinato, utilizzando i tirocinanti al posto di lavoratori da assumere regolarmente.
La riforma Fornero per questo motivo ha stabilito che nel termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, lo Stato e le Regioni (nell’ambito della c.d. Conferenza Stato-Regioni) adottino un accordo con il quale stabilire linee guida di regolamentazione di questo strumento su tutto il territorio nazionale anche per valorizzare il modo adeguato le altre forme contrattuali che abbiano analogo contenuto formativo, come ad esempio, l’apprendistato.  

La legge individua anche i contenuti minimi di questo accordo che infatti dovrà prevedere:

  • strumenti per la prevenzioneed il contrasto all’uso distorto dello stage
  • le modalitàattraverso le quali il tirocinante dovrà effettuare le proprie attività
  • gli elementiche caratterizzano lo stage rispetto al lavoro subordinato individuando delle sanzioni in caso di assenza di questi elementi 
  • l’indennitàda corrispondere allo stagista e le sanzioni per il caso in cui queste somme non vengano corrisposte. 

05 ottobre 2017 - tratto da corriere.it

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