L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente - e direttamente - a un nostro quesito sul canone Rai». Così l'Unione nazionale dei consumatori (Unc) informa che chi nel 2016 non aveva presentato la dichiarazione di addebito su altra utenza (ossia il quadro B del modellino), può ancora presentare la domanda di rimborso.

«La dichiarazione relativa al quadro B aveva effetto per l'intero canone dovuto per l’anno di presentazione, ossia aveva effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione. Dunque presentando la dichiarazione nel 2017 questa non può valere per il 2016 - riferisce l’Unc ma si può comunque presentare la domanda di rimborso con valore equivalente alla dichiarazione sostitutiva non fatta.

Per farlo è sufficiente inserire il codice 4 con data d’inizio 1 gennaio 2016 (non va, invece, compilato il campo data fine).

La data inizio

L'associazione invita i consumatori anche alla massima attenzione - siamo passati al 2017 - nel compilare la data del 1° gennaio 2017 e non dal 2 gennaio 2017 e seguenti nel caso in cui un figlio, o un coniuge che si era separato, rientra in famiglia, ossia nello stato di famiglia.

L’Unc ricorda infatti la regola generale che all'interno della stessa famiglia il canone è dovuto una sola volta. «Ma se il figlio o il coniuge rientra in famiglia non il 1° gennaio ma il 2 gennaio allora- conclude l'Unione nazionale consumatori- i genitori pagano l'intero canone 2017 mentre il figlio, se aveva una tv, dovrà pagare il canone relativo al primo semestre pari a 45,94 euro».

Enrico Bronzo - 4 marzo 2017 – tratto da sole24ore.com

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