Aumento di pena fino alla metà se il compartecipe dell’illecito è un consulente fiscale o un intermediario finanziario, soglie più alte per i reati di omessi versamenti fissate in 150mila euro per le ritenute e 250mila euro per l’Iva, nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Sono queste le principali novità del decreto legislativo approvato definitivamente ieri sul nuovo regime penale tributario.

Il concorso del consulente

Il decreto prevede un aggravamento di pena (fino alla metà) se il reato è commesso dal compartecipe dell’illecito nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da professionista o da un intermediario finanziario. È necessario però che questa attività illecita avvenga attraverso l’elaborazione di modelli di evasione. Non è chiaro, al momento, cosa debba esattamente intendersi per queste elaborazioni.

Omessi versamenti

La soglia di 50mila euro viene innalzata a 150mila euro per l’omesso versamento delle ritenute che tuttavia viene aggravato dal fatto che le omissioni non devono più risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione. Per gli omessi versamenti Iva, invece, la soglia penale passa a 250mila euro. Questi nuovi importi avranno riflessi molto importanti anche per le violazioni commesse in passato e per i procedimenti in corso in quanto potranno beneficiare del favor rei coloro i quali hanno contenuto gli importi non versati entro le nuove soglie.

Il «770» omesso

È introdotto il nuovo delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, che comporterà la reclusione da uno e sei mesi a quattro anni. Il reato scatterà se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro.

Inasprimento sanzioni

Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione verrà sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Per il reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili, in precedenza sanzionato con la reclusione da sei mesi a cinque anni, le pene saranno da un anno e sei mesi a sei anni.

Un altro inasprimento di pena riguarda le indebite compensazioni mediante l’utilizzo di crediti inesistenti: l’attuale delitto (articolo 10 quater) viene differenziato in base alla tipologia di illecito.

Per i crediti non spettanti resta tutto inalterato, invece per i crediti inesistenti compensati la sanzione sarà della reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia penale di 50mila euro,

La dichiarazione infedele

Vi è un innalzamento delle soglie di punibilità: gli attuali 50mila euro di imposta evasa diventano 150mila e il valore assoluto di imponibile evaso passa da due a tre milioni. Sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, e gli errori sull’inerenza e sulla competenza. Questa previsione è importante perché l’inclusione di costi non deducibili (ma realmente sostenuti) negli anni è stata oggetto di differenti interpretazioni. A risolvere comunque ogni dubbio il decreto prevede espressamente che la parola «fittizi» ovunque prevista nella norma debba essere intesa come «inesistenti» e quindi in futuro nessun costo realmente sostenuto ancorché indeducibile potrà alimentare l’imposta evasa ai fini penali. Il decreto precisa poi che per la quantificazione dell’imposta evasa si faccia riferimento non a quella virtuale ma all’effettiva, per cui, in caso di dichiarazioni in perdita rettificate per effetto di accertamento, ai fini penali rileverà l’imposta dovuta al netto della perdita.

La dichiarazione fraudolenta

Il nuovo delitto resta di difficile interpretazione nonostante alcune modifiche suggerite dalle commissioni parlamentari. Il rischio concreto è una sovrapposizione tra le operazioni considerate simulate (che rientrerebbero nella nuova norma) e le fatture soggettivamente inesistenti (che invece resterebbero nelle operazioni fittizie/false).

Confisca

Si risolve la questione del pagamento rateale del debito tributario dopo la commissione del delitto. Finora la giurisprudenza escludeva sequestro e confisca per la parte già versata. Ora il decreto chiarisce che in presenza di impegno di pagamento la confisca non possa operare anche se vi sia già stato il sequestro preventivo. Se poi viene omesso il pagamento allora opererà la confisca.

Antonio Iorio - 23 Settembre 2015 – tratto da sole24ore.com

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