Per Cristiano Ronaldo, oltre che un formidabile affare calcistico, l’assunzione alla Juventus costituisce anche una colossale operazione di vantaggio fiscale. I neo-residenti possono infatti esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 24-bis del Tuir, al fine di pagare “solo” il forfait di 100mila euro con riferimento a tutti i loro redditi di fonte estera (per un massimo di 15 anni). Evidentemente Ronaldo potrà avvantaggiarsi di tale regime relativamente ai redditi che matureranno sul suo (si presume) già ingentissimo patrimonio esistente all’estero prima del suo trasferimento a Torino. 

In ugual modo Ronaldo e i suoi consulenti potranno valutare quanta parte dei flussi finanziari legati alla sua attività sportiva e allo sfruttamento economico della sua straordinaria “immagine” sia prodotta all’estero e possa così beneficiare del regime del forfait. Si pensi ad esempio ai compensi e premi per giocare (non in Italia) con la nazionale portoghese, ovvero i per spot pagati da sponsor esteri, magari neppure trasmessi in Italia. I casi sono numerosi e sono amplificati dall’uso del Web e dalla conseguente delocalizzazione della fonte del reddito.

È quindi assai probabile che il regime del forfait, traducendosi in una minore imposizione fiscale su alcuni elementi di reddito, abbia direttamente o indirettamente giocato un ruolo importante a favore della Juventus nell’ambito delle negoziazioni per convincere CR7 ad abbandonare la Spagna. E chissà che questa non sia una operazione pilota che dia nuovo appeal internazionale al campionato italiano per l’arrivo di nuovi campioni. 
Non è però forse altrettanto noto che il regime della forfait non esaurisce i suoi effetti nell’ambito delle imposte sui redditi, ma prevede importanti esenzioni anche relativamente alle imposte di donazione (e successione). Anche di tale agevolazione potrà avvantaggiarsi Ronaldo qualora volesse approfittare della permanenza in Italia per effettuare un passaggio generazionale, ad esempio, a favore dei propri 4 figli (e/o di altri famigliari) con delle donazione in totale esenzione da imposte. 

Infatti, l’articolo 1, comma 158, legge 232/2016 dispone che per le successioni aperte e le donazioni effettuate «nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa» (cioè Ronaldo), l’imposta di successione e donazione «è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione». In sostanza, non si paga imposta di donazione (e successione), con riferimento ai beni situati al di fuori del territorio nazionale, se il donante (o il defunto) sia un neo-residente.

È poi importante precisare che al donante neo-residente sono parificati quei suoi famigliari per i quali sia stato esteso il medesimo regime del forfait con il pagamento di 25mila euro all’anno (anziché di 100mila). Pertanto, anche le donazioni di costoro e/o a loro favore vanno in regime di esenzione con riguardo ai beni situati fuori dall’Italia.
Per quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate (circolare 17/E/2017) l’esenzione si applicherebbe anche nell’ipotesi in cui Ronaldo volesse costituire una fondazione o un trust a favore dei propri figli minori o di altri famigliari.

Ne emerge, quindi un quadro per cui, l’esenzione da imposta di donazione potrà costituire una interessante opportunità per Ronaldo (e altri neo-residenti magari meno famosi); soprattutto se si prendono in considerazione i costosi regimi degli atti a titolo gratuito vigenti nelle maggiori economie europee, quali Spagna, Francia Germania e Regno Unito.

Federico Andreoli/Angelo Butani – 11 luglio 2018 – tratto da sole24ore.com

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