Il 1°maggio è entrato in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione europea e con esso trovano applicazione le nuove regole sulle garanzie, anche se le autorizzazioni già rilasciate conservano la loro validità fino al loro riesame.

In effetti, la costituzione di una garanzia che per effetto delle nuove disposizioni del Codice diventa obbligatoria per tutti i regimi, può essere presentata dal debitore (o da un terzo per suo conto) in modalità isolata o globale, in base alle necessità del debitore medesimo, ma nel primo caso non occorrerà alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, a differenza del secondo.

La garanzia isolata potrà essere costituita in contanti o tramite altro mezzo di pagamento riconosciuto equivalente (ad esempio assegno circolare), oppure mediante l'impegno di un fideiussore, che deve però essere approvato da parte del capo area Gestione tributi dell'ufficio delle Dogane cui è presentato.

La garanzia globale, in ragione della maggiore esposizione del debito doganale (in termini di rischio potenziale) è invece subordinata all'approvazione preventiva del direttore dell'ufficio delle Dogane competente, sia per la costituzione e la connessa determinazione dell'importo di riferimento, sia per gli eventuali esoneri o riduzioni spettanti al debitore (ad esempio, in quanto soggetto autorizzato Aeo).

Sono invece gli stessi gli strumenti tramite i quali costituire la garanzia (contanti o altro mezzo di pagamento ritenuto equivalente, impegno di un fideiussore).

Nel caso di garanzia valida in tutto il territorio doganale, la circolare 8/D/2016 dell'agenzia delle Dogane, che ha fornito i primi chiarimenti sul funzionamento del nuovo codice, richiama l'attenzione sull'articolo 82 delle disposizioni applicative del codice, a mente del quale il fideiussore è tenuto ad eleggere un domicilio o a designare un mandatario in ciascuno degli Stati membri in cui la garanzia può essere utilizzata.

L'obbligatorietà della garanzia per poter accedere ai regimi speciali comporta il fortissimo ridimensionamento della portata dell'articolo 90 del Testo unico delle leggi doganali (Tuld, Dpr 43/1973): quante volte le disposizioni unionali prevedono l'obbligatorietà della garanzia, vengono disciplinate anche le fattispecie di esonero o riduzione, con conseguente abrogazione per incompatibilità dell'articolo citato, che dunque continuerà a trovare applicazione esclusivamente nei casi in cui la garanzia sia richiesta per la copertura del dazio e il suo utilizzo avvenga nel territorio italiano, nel qual caso si potrà ricorrere all'esonero ex articolo 90 in relazione alla garanzia per la fiscalità interna.

Quanto alle autorizzazioni già rilasciate in ordine all'utilizzo della garanzia o agli esoneri ai sensi dell’articolo 90 del Tuld e ancora valide alla data del 1° maggio, la circolare chiarisce che esse restano valide fino al momento del loro riesame in ottemperanza alle nuove norme (e quindi fino al primo maggio 2019) qualora siano prive di scadenza, mentre se hanno scadenza anteriormente al 1° maggio 2019 cesseranno i loro effetti nella data indicata nel provvedimento.

Quelle con scadenza eccedente il 1° maggio 2019 sono ricondotte a tale ultimo termine.

A.Fruscione/B.Santacroce – 03 maggio 2016 – tratto da sole24ore.com

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