Cambia il panorama degli strumenti di pensione dei liberi professionisti. Il mutamento di prospettiva è arrivato con la recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 26039), intervenuta per rispondere alla richiesta di un commercialista di muovere i propri contributi verso la Cassa previdenziale di categoria in cui risultava iscritto. Rispetto alla richiesta di una ricongiunzione onerosa ai sensi della legge 45/1990, la particolarità del quesito sottoposto ai giudici stava nel fatto che i contributi da trasferire erano quelli accantonati dal libero professionista nella gestione separata dell’Inps.

La gestione separata

La gestione separata accoglie al suo interno non solo gli amministratori, i collaboratori continuati e continuativi e (anche se in esaurimento) gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, ma anche tutti i lavoratori autonomi titolari di partita Iva che, non essendo iscritti a un Albo professionale dotato di una Cassa, versano i contributi alla gestione in esame, generalmente con l'aliquota del 25,72%, costituendo così per le attuali e future generazioni di professionisti un’“anticamera” prima dell’iscrizione all’Albo.

La gestione separata era stata tagliata fuori dalle ricongiunzioni (le cui norme regolatorie, per gestioni Inps e per Casse professionali risultano emanate prima della sua creazione avvenuta nel 1995, rispettivamente nel 1979 e nel 1990). Il legislatore aveva previsto il computo, una forma di ricongiunzione (gratuita e con una possibilità di essere esercitata dalle gestioni Inps verso la sola gestione separata, con conversione al metodo contributivo), tagliando fuori i liberi professionisti i cui contributi nelle Casse non potevano essere riuniti col computo.

Vero è, come sostenuto da Inps nel ricorso, che esistono due metodi per armonizzare i contributi della gestione separata con quelli delle Casse: da un lato la totalizzazione (decreto legislativo 42/2006) e dall’altro il nuovo cumulo, introdotto per i professionisti a partire dal 2017. Peccato però che la totalizzazione comporta la completa conversione al metodo di calcolo contributivo sia nel caso della anzianità contributiva (che a oggi richiede 41 anni di contributi e 21 mesi di finestra), sia nel caso della pensione di vecchiaia (ottenibile con 66 anni di età, 20 di contributi e 18 mesi di attesa). Il metodo contributivo non sarà applicato a una o più delle quote di pensione solo se il richiedente avrà già i requisiti nella singola gestione.

Il cumulo, invece, ha rappresentato una gradita novità, che però nel caso di soggetti che vogliano arrivare alla pensione anticipata, costringe ad aspettare il requisito complessivo (valido fino al 2026) di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 e 10 per le donne con altri 3 mesi di attesa.

La ricongiunzione

La ricongiunzione, invece, consentirebbe ora -grazie alla sentenza della Cassazione - di chiamare anche i contributi della gestione separata nella Cassa, consentendo da un lato di raggiungere i pensionamenti tipici di ogni ordinamento (tutti anteriori ai 42 anni e 10 mesi, sia per i consulenti del lavoro, per i commercialisti e per gli avvocati) e di mantenere il metodo di calcolo della Cassa senza alcuna necessaria conversione al metodo contributivo. La ricongiunzione, d’altra parte, è un metodo di calcolo oneroso, rispetto alle altre due opzioni (totalizzazione e cumulo), del tutto gratuite.

Va però ricordato che l’onere viene abbattuto dal valore dei contributi che migrano, rivalutati, nella Cassa accentrante, e il residuo da pagare, anche in forma rateizzabile con interessi, risulta pienamente deducibile dal reddito. I contributi della gestione separata, accantonati sempre nel rispetto del massimale contributivo che per il 2019 limita il versamento non oltre un valore lordo di imponibile di 102.543 euro, entreranno a pieno titolo nel calcolo della pensione della Cassa, anche ai fini reddituali, qualora l’ordinamento previdenziale di “atterraggio” preveda anche in parte il metodo di calcolo retributivo o entreranno nel montante accantonato presso la Cassa nel caso del metodo di calcolo contributivo.

Antonello Orlando – 08 novembre 2019 – tratto da sole24ore.com

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