Più semplice usare gli open data e la business intelligence in generale per gestire applicazioni che mettono a confronto servizi concorrenziali. È l’effetto dell’ordinanza del Tribunale di Roma, sezione imprese, del 5 settembre 2019 (giudice Postiglione), resa all’interno del procedimento 34006 instaurato da Trenitalia contro la società britannica Gobright Media Ltd, che gestisce l’applicazione «Trenìt». Il software, che permette agli utenti di comparare le offerte dell’alta velocità, è stato al centro di un contenzioso per le licenze d’uso dei dati.

L’accesso ai dati
A ricorrere in tribunale per far cessare in via d’urgenza l’utilizzo del servizio è stata Trenitalia che lamentava un utilizzo indebito della propria banca dati comprendente la gestione del traffico ferroviario, il costo dei biglietti, gli orari dei treni, fino ai ritardi e alle mappe dei percorsi. In realtà la pratica non è nuova, data la presenza sul mercato di diversi applicativi che comparano tra di loro le offerte più varie, dai prezzi delle polizze fino ai costi degli hotel o dei servizi di autonoleggio. In prima battuta il tribunale aveva sospeso l’applicazione, riservandosi di analizzare più diffusamente la questione all’esito del contraddittorio chiesto in via cautelare.

Successivamente, valutate le prove prodotte, il Tribunale ha invertito la rotta dando il via libera all’applicazione sulla base della considerazione che l’estrazione dei dati avveniva in modo parziale senza arrecare alcun pregiudizio alla società ricorrente.

Al centro della questione l’interpretazione dell’articolo 102-ter della legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore), che consente l’estrazione e il reimpiego di parti non sostanziali di una banca dati pubblicamente accessibile, a condizione che non vi sia alcun pregiudizio per il titolare originario.

A spostare l’ago della bilancia è stato il funzionamento stesso di questo tipo di applicazione che si attiva soltanto su richiesta dell’utente e per singoli campi di ricerca, non replicando l’intero contenuto della banca dati. Per il giudice tale utilizzo sarebbe quindi lecito senza dover pagare i diritti di utilizzo alle società coinvolte.

Lo scraping è legittimo?
La questione riguarda molti software presenti sul mercato che nel nostro ordinamento si sono scontrati spesso con problemi legati alla violazione della proprietà intellettuale e della privacy degli utenti.

Tecnicamente si chiama web scraping ed è una procedura informatica usata da molti applicativi online per comparare prezzi o condurre analisi di mercato, basata sull’estrapolazione delle informazioni disponibili in rete. I dati sono estratti e rielaborati da software appositi, bot o crawler, per scopi diversi.

La pratica non è di per sé illegale, ma può diventarlo se vengono trattati dati personali degli utenti per finalità illecite, come la pubblicazione o la diffusione senza il consenso del titolare.

Così ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento 52 del 1° febbraio 2018, si era già pronunciato sull’illiceità dei software di web scraping usati per raccogliere dagli elenchi pubblici online le Pec degli avvocati alle quali inviare newsletter non autorizzate. In questa ipotesi la mancanza del consenso informato degli interessati aveva reso illegittimo l’uso dello strumento.

Diverso il caso esaminato dal Tribunale di Roma che non pone alcun problema di privacy degli utenti. Per il giudice l’applicativo non effettua alcun trattamento dei dati ingiustificato, né si pone in contrasto con il diritto d’autore del proprietario della banca dati. Così, il Tribunale apre di fatto all’utilizzabilità della tecnica dello web scraping, anche al fine di evitare effetti distorsivi sul mercato soprattutto nel caso di soggetti che operano in posizione oligopolistica. Impedire la comparazione dei prezzi potrebbe infatti nuocere alla legittima concorrenza, a scapito dei fruitori finali dei servizi.

La pronuncia potrebbe in futuro aprire la porta all’utilizzo più massivo dei crawler, fatto da operatori commerciali per finalità di promozione di servizi o eventi che non rechino danni ingiustificati ai titolari dei dati.

Marisa Marraffino - 22 ottobre 2019 – tratto da sole24ore.com

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