Il nodo di affittacamere e Airbnb continua a produrre contenzioso. Con la sentenza 18557/2016 il Tribunale di Roma torna a pronunciarsi sulla possibilità di svolgere l’attività di affittacamere in ambito condominiale.

Nel caso specifico il condominio lamentava l’incompatibilità dell’attività di affittacamere svolta all’interno di un unità immobiliare con il regolamento condominiale e, in particolare, con il divieto di destinare gli alloggi privati ad uso che possa turbare la tranquillità dei condòmini e incidere negativamente agli effetti del pacifico godimento delle proprietà .

Bisogna ricordare che quel genere di clausole regolamentari serve a restringere i poteri e le facoltà dei singoli condòmini sulle proprietà esclusive o comuni e destinate ad avere effetti anche per gli aventi causa delle parti originarie; motivi per i quali devono essere approvate da tutti i condòmini e, per valere nei confronti di terzi, trascritte nei registri immobiliari. Inoltre, le limitazioni all’uso degli appartamenti contenute nel regolamento condominiale devono essere espresse chiaramente o almeno risultare da una volontà desumibile inequivocabilmente, non potendo invece ricavarsi, in via interpretativa, alcuna limitazione aggiuntiva (Cassazione, sentenze 24707/2014 e 19212/2016).

Comunque, stabilita la legittimità delle previsioni regolamentari in questione, il Tribunale di Roma rileva come l’attività di affittacamere non comporti un utilizzo diverso degli immobili da quelle che sono le «civili abitazioni» e non possono quindi ritenersi, di per sé, automaticamente lesive per gli altri condomini; attività per le quali non risulta quindi necessaria alcuna specifica approvazione assembleare, come anche rilevato della Corte Costituzionale con la sentenza 369/2008.

La valutazione della fondatezza della domanda del condominio – chiarisce il Tribunale – deve quindi essere effettuata nel caso concreto e alla luce delle risultanze probatorie, così da poter accertare se l’attività oggetto di doglianza – seppur non espressamente vietata dal regolamento - violi le regole condominiali dettate a tutela della tranquillità dei condomini ed il pacifico godimento delle singole unità.

E sotto tale ultimo profilo viene evidenziato come nel caso specifico non sia stata fornita dal condominio attore alcuna prova idonea e sufficiente a far considerare effettivamente presente e concretata la turbativa della sicurezza e delle tranquillità dei condòmini; prova che – ad esempio – sarebbe potuta consistere in verbali dalle autorità locali conseguenti a turbative e eventi delittuosi, o connessi all’afflusso di soggetti estranei alla compagine condominiali.

Raffaello Stendardi  - 18 aprile 2017 – tratto da sole24ore.com

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