Addio ai libretti al portatore, sia bancari che postali: entra in vigore domani martedì 4 luglio il decreto legislativo n. 90/2017 che cancella la possibilità di emettere libretti al portatore. Da domani potranno essere emessi solo libretti nominativi. Che cosa succede, quindi, per chi è ancora in possesso di un libretto al portatore? C’è tempo fino al 31 dicembre 2018 per estinguerlo, prelevando le somme in contanti oppure trasferendole su un libretto nominativo o su un conto.

Fuorilegge dopo il 31 dicembre 2018 
Dopo il 31 dicembre 2018 i libretti ancora in circolazione saranno considerati “fuorilegge”: la presentazione tardiva comporterà una sanzione amministrativa, e si verrà invitati dall’emittente a ritirare tutta la somma contenuta, che potrà essere poi versata su altro libretto al quale si dovrà dare un nome.

Quando si allungano i termini 
Anche se la data clou è fissata per il 4 luglio, nel caso di trasmissione del libretto ad altre persone i termini si allungano fino al 2 agosto per effetto dei 30 giorni “cuscinetto” previsti per la denuncia di cessione. Il decreto n. 90 chiarisce infatti che «l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata». Se il libretto è intestato a una persona defunta saranno gli eredi a dover procedere con l’estinzione, perché questa forma di risparmio entra a far parte della massa ereditaria.

Le ultime modifiche 
I libretti al portatore che da domani vanno in pensione hanno già subito una serie di modifiche, l’ultima delle quali riguarda l’importo: tali strumenti non possono avere un saldo superiore ai 1000 euro (ossia il deposito nominale deve avere e non superare in ogni momento i 999,99 di importo a disposizione, globale). La fine dell’epoca dei libretti al portatore è stata decisa perché questi strumenti sono in contrasto con la IV direttiva europea sul risparmio in tema di prevenzione del riciclaggio internazionale e del finanziamento al terrorismo.

Francesca Milano - 3 luglio 2017 – tratto da sole24ore.com

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