"Cestinabili" le dimissioni verbali e cartacee. Sono inefficaci e pertanto il datore di lavoro non deve tenerne conto. Per dimettersi, infatti, il lavoratore non ha altra via che l’online, perché il modulo telematico è la forma tipica per manifestare la volontà di recedere da un rapporto di lavoro e non ha invece funzione di convalida di dimissioni rese in altra forma. La precisazione è del ministero del lavoro, a risposta di una Faq sulla nuova procedura delle dimissioni online.

Vale solo l’online. Sono dieci i nuovi quesiti cui risponde il ministero (Faq aggiornate al 23 marzo). Uno di questi mira a capire che funzione ha la nuova procedura online, operativa dal 12 marzo, chiedendo di sapere se il modulo telematico ha «la funzione di convalidare le dimissioni già presentate con altra forma o quella di comunicare la volontà di dimettersi». Il ministero precisa che il «modulo telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma, bensì introduce la forma tipica delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall’art. 26 del dlgs n. 151/2015». Infatti, la richiamata norma, nell’introdurre la nuova disciplina stabilisce espressamente «che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena d’inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche».

Daniele Circoli – 24 marzo 2016 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie