Tutele più ampie, per malattia e maternità, ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps. Per aver diritto a indennità e congedi, infatti, basterà un mese soltanto, anziché tre, di contributi dovuti alla predetta gestione nei dodici mesi precedenti. Raddoppia, inoltre, l'indennità per degenza ospedaliera e, di conseguenza, l'indennità di malattia. A prevederlo, tra l'altro, è la bozza di decreto legge su crisi d'impresa all'esame del prossimo consiglio dei ministri. Introdotte tutele ad hoc per i rider.

Tutele più ampie. La novità sarà subito operativa con l'entrata in vigore del decreto legge per i soggetti iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e privi di altra tutela obbligatoria (quelli cioè che pagano l'aliquota contributiva piena del 34,23 o 33,72% se non c'è diritto all'indennità di disoccupazione, Dis-Coll, ovvero 25,72% per i professionisti senza cassa). Due le modifiche. La prima riduce i requisiti di contribuzione per il diritto all'indennità giornaliera di malattia, a quella di degenza ospedaliera, al congedo di maternità e al congedo parentale. Oggi i requisiti richiedono almeno tre mesi di contributi dovuti alla gestione separata nei 12 mesi precedenti la data dell'evento; con l'entrata in vigore del dl basterà un mese soltanto. Restano fermi gli altri requisiti e, in particolare, quelli reddituali per cui nell'anno solare precedente quello dell'evento il reddito non deve superare il 70% del massimale contributivo annuo (per gli eventi 2019, il reddito non può superare il 70% del massimale 2018, pari a 101.427 euro, quindi 70.999 euro). La seconda modifica riguarda l'indennità di degenza ospedaliera che «è aumentata del 100%». L'indennità si calcola applicando al massimale contributivo annuo dell'anno d'insorgenza dell'evento, diviso 365 giorni, le diverse misure percentuali indicate in tabella, in base al numero di mensilità di contribuzione, anche non continuative, accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento. L'indennità di malattia è pari al 50% dell'indennità di degenza ospedaliera.

Rider più tutelati. Le nuove norme, che non entreranno subito in vigore ma dopo 180 giorni (sei mesi) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, si rivolgono ai lavoratori occupati con rapporti di lavoro non subordinato che sono «impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali». Ai fini delle nuove norme, le piattaforme digitali sono considerate «i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo». Tre le novità: 1) i rider non possono essere retribuiti «prevalentemente» in base alle consegne effettuate; 2) i contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti; 3) la retribuzione base oraria è riconosciuta a patto che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Prima di queste novità, tuttavia, i rider potranno contare su una nuova norma, operativa immediatamente con l'entrata in vigore del decreto legge, in base alla quale hanno diritto a vedersi applicata «la disciplina del rapporto di lavoro subordinato» nel caso siano titolari di rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Daniele Cirioli – 06 agosto 2019 – tratto da Italia Oggi

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