Con la legge sulla concorrenza appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la scatola nera entra a pieno titolo nella Rc auto anche dal punto di vista normativo: dopo un paio di “false partenze” negli ultimi sei anni, adesso gli sconti per chi accetta di montarle diventano effettivamente obbligatori e i dati rilevati da esse durante un incidente fanno piena prova, cui il giudice dovrà quasi sempre attenersi nel determinare le responsabilità del sinistro. Qualcuno ha addirittura scritto che la legge sulla concorrenza spiana la strada a un futuro obbligo generalizzato di montare la scatola nera sui veicoli in circolazione in Italia, ma in realtà la norma non si spinge a tanto.

Gli sconti

La nuova legge inserisce nel Codice delle assicurazioni l’articolo 132-ter, che per la prima volta stabilisce sconti obbligatori e predeterminati nella Rc auto. Già oggi un obbligo c’è (è contenuto alla fine del comma 1 dell’articolo 132), ma è vago: la norma stabilisce solo che gli sconti devono essere «significativi».

Una formulazione scelta dopo le accuse di dirigismo che vennero dalle assicurazioni ed ebbero l’effetto di bloccare i tentativi precedenti di introdurre una soglia minima inderogabile per gli sconti. Ma così si lasciò di fatto campo libero alle compagnie, che hanno praticato ribassi effettivamente significativi solo alle categorie di guidatori scelte da loro. Cioè fondamentalmente a chi risiede in zone a rischio, dove tra l’altro l’ampia diffusione delle frodi rende più utile la scatola nera; non c’è interesse a favorire anche chi risiede altrove, perché il beneficio per le assicurazioni sarebbe poco rilevante in rapporto al costo da sostenere per installare, far funzionare e smontare la scatola nera (sono oneri che la legge pone sempre a carico delle compagnie).

Ora è stato studiato un meccanismo articolato, che almeno nelle intenzioni vuol essere una giusta via di mezzo: l’entità degli sconti obbligatori non viene fissata rigidamente dalla legge, ma affidata a criteri determinati da un regolamento dell’Ivass da adottare entro 90 giorni (ma come sempre il termine non è perentorio).

Questo regolamento determinerà i criteri cui le compagnie, nell’ambito dei processi di costruzione delle tariffe, dovranno attenersi per praticare uno sconto che si possa davvero ritenere significativo a chi rispetta almeno una delle tre condizioni previste dalla legge sulla concorrenza perché gli si debbano praticare ribassi obbligatori. Una delle condizioni è accettare il montaggio della scatola nera sul proprio veicolo. Le altre due sono un’ispezione del mezzo prima di assicurarlo e la presenza di un alcolock.

L’Ivass dovrà poi effettuare ispezioni sulle compagnie per verificare che determinino correttamente gli sconti in base ai criteri Ivass.

Sempre l’Ivass dovrà poi stilare ogni due anni un elenco delle province con le tariffe più alte (quindi le più a rischio, che si trovano prevalentemente al Sud), per le quali le compagnie dovranno praticare un ulteriore sconto a chi non ha provocato sinistri (o ne ha una quota di responsabilità minoritaria) negli ultimi quattro anni, a patto che abbia la scatola nera. Un modo per limitare le gravose penalizzazioni che da anni subiscono gli assicurati virtuosi delle zone più a rischio del Sud rispetto a chi ha un profilo di rischio identico tranne che per la provincia di residenza (a sinistrosità più bassa). Da 15 anni si erano tentati colpi di mano parlamentari per imporre tariffe uguali ovunque a chi è in prima classe di bonus malus, ma sono stati bloccati perché contrari alle regole attuariali che sono alla base della costruzione delle tariffe

Il risparmio rispetto a una polizza senza scatola nera dovrà essere chiaramente indicato in valore assoluto e in percentuale, sia sul preventivo sia sul contratto, e che il dispositivo probabilmente potrà essere anche uno di quelli già montati sui veicoli in circolazione (le caratteristiche che le scatole nere devono avere per poter essere “accreditate” ai fini assicurativi sono state fissate dal decreto interdirigenziale Trasporti-Sviluppo economico n. 5/RD del 25 gennaio 2013).

Resta invece incertezza su come dovranno essere i «meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti» (alcolock), che danno diritto anch’essi a sconti. La legge non prevede provvedimenti che fissino le caratteristiche di questi apparecchi e ciò rischia di vanificare l’agevolazione o comunque di creare problemi di efficacia: solo pochi dispositivi sono a prova di frode (spesso è possibile far accendere il motore da una persona sobria, che poi può far guidare chi ha bevuto).

Le prove

La scatola nera entra nel Codice delle assicurazioni anche con il nuovo articolo 145-bis, che le riconosce un ruolo fondamentale nelle cause civili per il risarcimento del danno: quando nell’incidente è coinvolto un veicolo che monta un dispositivo in linea con le caratteristiche del decreto 5/RD o un alcolock, i dati da essi registrati fanno piena prova dei fatti, «salvo che la parte contro la quale sono stati prodotti dimostri il mancato funzionamento o la manomissione» dell’apparecchio.

Dunque, il giudice avrà l’obbligo di formarsi un convincimento sulla base di quanto emerge dalla scatola nera. E diventa molto difficile “smentire” il dispositivo, perché può farlo solo una parte in causa, se è in grado. Peraltro, ci possono essere casi in cui non si riesce a dimostrare che la scatola nera ha avuto un problema.

L’attuazione di queste disposizioni sarà difficile fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali su interoperabilità e gestione dati delle scatole nere.

L’obbligo a bordo

Si è scritto che il comma 185 della legge sulla concorrenza determinerà l’obbligo generalizzato di montare la scatola nera. In realtà, si limita a delegare al Governo l’adozione di decreti legislativi per «stabilire la progressiva estensione» del loro uso, a partire dai mezzi pubblici. E un obbligo vero e proprio di equipaggiamento dei veicoli potrebbe imporlo solo la Ue, tanto che la legge giustifica l’iniziativa italiana alla luce dello sviluppo delle smart city. Un obiettivo ancora molto vago.

Maurizio Caprino - 15 agosto 2017 – tratto da sole24ore.com

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