Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI non possono mai perdere la qualifica di Ente non commerciale; il menzionato CONI, infatti, è l’unico garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ed il riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato da questo organismo, preclude la perdita dei benefici concessi alle A.S.D.. Sono le conclusioni che si leggono nella Sentenza n.3/2018 emessa dalla seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Novara, depositata in segreteria il 10 gennaio scorso.  La vicenda tratta di compensi erogati da una associazione sportiva senza fini di lucro riconosciuta dal CONI, a cui non venivano riconosciute le agevolazioni. Le Entrate di Novara ritenevano, infatti, che i compensi erogati non potessero godere del trattamento agevolato ex lege n.133/1999; e questo, in quanto il Centro sportivo non era in possesso dei requisiti di legge per poter usufruire delle agevolazioni previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Quindi, le somme venivano qualificate come redditi diversi ed assoggettati a tassazione. Il collegio provinciale di Novara ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione sportiva annullando l’accertamento. L’articolo 149 del TUIR n.917 al primo comma, stabilisce che “indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’Ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta”. I giudici provinciali lombardi hanno quindi rilevato come l’articolo 90 della Legge n.289/2002 preveda espressamente che la perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 149 del TUIR n.917/1986 (secondo quanto previsto dal comma numero quattro di questo stesso articolo 149)  non opera nei confronti degli Enti Ecclesiastici e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Proseguendo l’esame delle norme riguardanti le A.S.D. si deve rilevare come l’articolo 7 della Legge n.136/2004 stabilisca che “il CONI sia l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche e come le disposizioni di cui all’articolo 90 della Legge n.289/2002 si applichino alle associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso del riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale.

06 marzo 2018 – tratto da Italia Oggi

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