Glossario unico per l’edilizia libera con vista sul passato. L’elenco delle 58 opere in casa per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione è entrato in vigore il 23 aprile 2018. Ma i suoi effetti sono proiettati all’indietro e riguardano tutti gli interventi che ricadono sotto l’ombrello del Dpr 380/2001, il Testo unico dell’edilizia entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e poi, negli anni, modificato decine di volte.

È questo il principio più importante cristallizzato dalla giurisprudenza amministrativa in questi primi mesi di azione delle regole nate per chiarire il perimetro di utilizzo di quelli che, tecnicamente, si chiamano «titoli abilitativi»: le autorizzazioni necessarie per effettuare interventi in edilizia.

Per porre un rimedio alle ambiguità del Testo unico edilizia e al fatto che, in molti casi, i comuni azzardavano interpretazioni contrastanti, chiedendo permessi diversi per lo stesso intervento, il precedente governo ha avviato un’opera di chiarimento, per dire esattamente cosa è possibile fare nei diversi casi. Il primo capitolo di questo lavoro è il glossario unico per l’edilizia libera (decreto del ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018), in vigore dal 23 aprile.

Il Tar Lazio, con al sentenza 7014 del 22 giugno, ha però chiarito un punto rilevante. Nella decisione veniva analizzato il caso di una pergotenda, realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, della quale era stata ordinata la demolizione a ottobre del 2016. Per qualificare quell’intervento si può però utilizzare l’elenco in vigore da aprile 2018, considerandolo «comunque applicabile alla presente fattispecie». Il motivo è che si tratta di «un elenco di natura interpretativa» che serve a fare luce su norme già esistenti e quindi, in qualche modo, ha effetti anche sul passato. Un passato piuttosto lungo, dal momento che il Testo unico in materia di edilizia è in vigore dal 2002, sebbene sia stato modificato in maniera sostanziale nel corso degli anni.

Non è la sola conclusione rilevante raggiunta dai giudici. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2715 di maggio del 2018, ha infatti spiegato che, nonostante l’azione di semplificazione del glossario, resta ancora spazio per una certa dose di incertezza nel realizzare alcuni interventi. Anche in questo caso si parlava di una tettoia, realizzata su un terrazzo di un’abitazione senza avere il permesso e, quindi, contestata dal Comune. Il problema è che una copertura leggera può essere realizzata senza permessi, mentre una tettoia di «particolari dimensioni» ha bisogno del titolo edilizio più gravoso, il permesso di costruire: succede, ad esempio, quando viene modificata la sagoma del fabbricato.

Da questo deriva una conseguenza: nonostante il glossario, resta un terreno di incertezza. «Non è possibile affermare in assoluto – spiega il Consiglio di Stato – che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata». Tutto, quindi, dipende dai dettagli dell’intervento.

Il Comune, per la sua parte, «ha l’onere di motivare in modo esaustivo» un’eventuale decisione di rimozione dell’intervento già realizzato, «attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera». Peraltro, le molte sentenze degli ultimi mesi sul tema confermano che quella delle coperture resta, nonostante il glossario, una materia ad alto rischio di contestazioni: a ribadirlo è arrivato anche il Tar Campania con la decisione 4529 del 9 luglio scorso.

Giuseppe Latour - 17 settembre 2018 – tratto da sole24ore.com

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