Vorrei sapere se, ai fini della sospensione feriale, che da quest'anno è stata accorciata a a 31 giorni, è corretto ritenere che anche i termini per proporre appello alla Commissione tributaria provinciale, che scadono in agosto, possono beneficiare dell'allungamento dai 60 giorni ordinari ai 91 (60 + 31) per effetto della pausa feriale.
B.N.- NISCEMI

Il contenzioso tributario ha chiuso per ferie nel mese di agosto. Da quest'anno, infatti, è più breve il tempo della sospensione feriale. Il periodo di sospensione, prima previsto dal 1° agosto al 15 settembre, in totale 46 giorni, dal 2015 è stabilito dal 1° al 31 agosto (articolo 16, decreto legge 12 settembre 2014, n. 132). Nel periodo 1° agosto/31 agosto, il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso anche per le giurisdizioni tributarie. La regola generale della sospensione è che sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali, relativi cioè ai rapporti tra privati, non subiscono alcuna sospensione. Beneficiano, ad esempio, della sospensione feriale i termini per proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale o regionale. Questo significa che il ricorso alla Commissione tributaria provinciale deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Se questo termine scade tra il 1° e il 31 agosto, il ricorrente ha altri 31 giorni, quindi i 60 giorni iniziali diventano novantuno. La stessa sospensione di 31 giorni scatta se il termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente scade tra il 1° e il 31 agosto.
Il termine di 60 giorni previsto per la costituzione in giudizio del resistente può scadere in questo periodo o può comprendere questo periodo. In entrambi i casi, si aggiungono i 31 della sospensione. La sospensione feriale si applica anche in relazione ai termini per impugnare una sentenza. Se il termine per proporre l'impugnazione scade tra il 1° e il 31 agosto, o se questo periodo è compreso nel termine ordinario di impugnazione, al termine ordinario si aggiungeranno i 31 giorni di sospensione feriale. La sospensione si applica anche per i termini di costituzione in appello o di proposizione di controricorso in Cassazione e vale anche per il termine di riassunzione del giudizio.
I reclami-mediazione
La sospensione scatta anche per i reclami-mediazione per liti fino a 20mila euro, comprese le cartelle di pagamento per omessi o tardivi versamenti. Chi intende fare ricorso deve prima presentare reclamo. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni; in caso di sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
In riferimento agli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 611, lettera a) legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per il 2014. In particolare: la presentazione del reclamo – mediazione, di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte; si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali, ad esempio, le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione; la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.
Si noti che per le istanze presentate contro gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, se il procedimento di mediazione non si conclude con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio (circolare 1/E del 12 febbraio 2014). Questo significa che la notifica del provvedimento dell'ufficio, che respinge o accoglie parzialmente l'istanza, non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.

Salvina Morina e Tonino Morina - 24/08/2015 – tratto da sole24ore.com

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