Gli incarichi agli avvocati non possono essere assegnati intuitu personae per via fiduciaria, né se si tratti della difesa in giudizio, né se si tratti di altri servizi legali, come le consulenze. Inoltre, la circostanza che un servizio possa essere configurato come prestazione d’opera individuale non può essere sufficiente per escludere l’applicazione dei principi del diritto comunitario, che ispirano le regole contenute nel codice dei contratti. L’Anac, con il documento sui servizi legali posto in consultazione sul suo sito allo scopo di emanare uno specifico atto di regolazione, interviene in maniera chiara e definitiva sull’annosa questione dell’assegnazione dei servizi legali. Secondo l’Autorità «non può più considerarsi attuale» la teoria, sostenuta anche dal Consiglio di stato con la sentenza della Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 secondo cui si dovrebbe distinguere il conferimento di un singolo incarico di patrocinio legale dall’attività di assistenza e consulenza giuridica. Il primo caso era sottratto alla disciplina del dlgs. n. 163/2006 in quanto. Secondo tale teoria, la difesa in giudizio sarebbe un «contratto d’opera intellettuale», nell’ambito del quale il legale opera in via principalmente personale e con lavoro proprio senza organizzazione imprenditoriale, sicché sfuggirebbe alla qualificazione di «appalto».

Luigi Oliveri – 12 aprile 2017 – tratto da Italia Oggi

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