Si ricorda l’importanza del versamento dei contributi in quanto la Legge 296/2006, articolo 1, comma 1175 subordina i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).
L’individuazione e la contestazione di situazioni di irregolarità danno luogo all’ incompatibilità con i benefici normativi e contributivi, pertanto gli istituti, solo dopo aver invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni con comunicazione inviata a mezzo PEC e salvo che non intervenga tempestivamente il pagamento delle somme a debito ovvero la regolarizzazione delle violazioni contestate, inibisce il rilascio del Durc con conseguente recupero di eventuali benefici normativi e contributivi.
Quante sopra sono indicazioni operative diramate d’intesa con INPS ed INAIL, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n.3 del 18 Luglio 2017 e della successiva nota n.255 del 17 Ottobre 2017.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Signa, 02 luglio 2018 Studio Bambagioni