Il modello 730-1 è parte integrante del modello 730 ed è utilizzato per effettuare la scelta di destinazione di una quota dell’Irpef pari:

  • all’8 per mille, allo Stato o a un’istituzione religiosa;
  • al 5 per mille per determinate finalità;
  • al 2 per mille in favore di un partito politico.

Le scelte non sono alternative tra loro e possono quindi essere tutte e tre espresse in un’unica scheda. I contribuenti che presentano il Modello 730 devono presentare al CAF, unitamente alla documentazione per la compilazione del dichiarativo, anche l’apposita busta (chiusa) contenete la scheda relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille (modello 730-1).

A tale scopo può essere utilizzata anche una busta normale da corrispondenza con l’indicazione di nome, cognome e codice fiscale del contribuente e la dicitura “Scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef”. In caso di dichiarazione congiunta, le schede dei due contribuenti vanno inserite in un’unica busta. La scheda va consegnata al CAF, alle medesime condizioni, anche in assenza di scelta espressa.

La firma apposta in uno dei riquadri del 730-1 (e nella dichiarazione 730) esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore degli intermediari (CAF); i dati vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate solo per attuare la scelta espressa.

I contribuenti esonerati dalla compilazione della dichiarazione possono esprimere la scelta utilizzando la scheda allegata alla CU, ovvero al modello REDDITI PF.
La scheda, sempre in busta chiusa, va consegnata entro il 30 settembre per la trasmissione telematica a un ufficio postale, che rilascerà apposita ricevuta, ovvero a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, che rilascerà lettera d’impegno alla trasmissione.
Il contribuente può, inoltre, procedere autonomamente alla trasmissione utilizzando il servizio telematico gratuito dell’Agenzia delle entrate oppure può avvalersi anche del proprio sostituto d’imposta al quale può consegnare la propria scelta, alle condizioni sopra descritte, affinché la scelta espressa possa essere inviata all’Agenzia.

Così come indicato nella Risoluzione 57/E/2014 – punto 7, il CAF è obbligato alla conservazione della scheda del 730-1 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
Poiché tale documento contiene dati sensibili relativi al contribuente, va conservato – in busta chiusa – separatamente dagli altri documenti presentati ai fini della compilazione della dichiarazione e archiviato separatamente dal 730; va ricordato inoltre che solo l’incaricato al trattamento dei dati personali potrà procedere a tale incombenza.

Ricordiamo a chi è possibile devolvere per l’anno d’imposta 2018:

8 per mille

  • allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
  • alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
  • all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
  • alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
  • alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
  • alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
  • all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo);
  • alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
  • alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
  • all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero);
  • all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
  • all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
  • all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell’ambiente.

5 per mille

  • a sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall’articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all’art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 4/121997, n.460;
  • a finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
  • a finanziamento della ricerca sanitaria;
  • a finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
  • a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • a sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);
  • a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

2 per mille

  • a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

 

Rita Martin – 3 maggio 2019 – tratto da Italia Oggi

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