Il Decreto Crescita (DL 34/2019, art.10) introduce la possibilità per il cliente di ottenere dal fornitore uno sconto in fattura pari alle previste detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica (65% o 50% della spesa) e riduzione del rischio sismico (50%), con un limite di spesa di € 96000, per ciascun immobile.

L’opzione è alternativa alla tradizionale detrazione decennale ed è subordinata alla accettazione del fornitore.

Lo sconto applicato costituirà per il fornitore un credito d’imposta che potrà utilizzare in compensazione suddividendolo in cinque rate annuali di pari importo, senza il limite di € 700000,00 previsto per le altre compensazioni.

Il fornitore, a Sua volta, potrà trasferire lo stesso credito ai propri fornitori, seppure con il limite di una sola cessione (ovvero il primo che la riceve non può effettuare ulteriori cessioni di quel credito d’imposta) e con  il divieto di cessione ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Facciamo un esempio : un contribuente effettua lavori di ristrutturazione che rispettino le prescrizioni in materia di risparmio energetico per un ammontare di € 30000,00. Con l’accettazione del fornitore, il contribuente può ottenere uno sconto in fattura di € 15000,00, pari alla prevista detrazione.

Sostanzialmente, trattandosi di importo che va a sconto del corrispettivo dovuto, il fornitore anticipa al contribuente la detrazione che egli avrebbe recuperato nei dieci anni successivi.

Chi intende avvalersi della opzione deve informare l’ Agenzia delle Entrate che, con provvedimento del Direttore del 31/07/2019, ha precisato tempi e modi di adesione per l’ approfondimento dei quali Vi invitiamo a contattare i nostri studi.

Alcune precisazioni:

  • nel caso il lavoro sia effettuato da più fornitori, ciascuno dovrà emettere fattura per la parte di lavori effettuata applicando la normativa;
  • l’iva in fattura va applicata sull’intero importo imponibile dei lavori;
  • il recupero dell’importo da parte del fornitore avviene per compensazione e con decorrenza dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione dell’opzione da parte del contribuente alla Agenzia delle Entrate;

Si rileva che per il fornitore si potrà creare un problema di ordine finanziario per far fronte a quelle che di fatto sono anticipazioni che potrebbero essere anche molto onerose. E questo, non agendo il provvedimento sui criteri di determinazione dei costi, comporterà inevitabilmente che il fornitore aggraverà il lavoro anche dei costi finanziari anzi detti e quindi, di fatto, per il contribuente/cliente si avrà un maggior costo rispetto alla tradizionale modalità di recupero tramite detrazioni annuali.

I nostri studi sono a disposizione per tutti coloro che avessero bisogno di approfondimenti in materia.

Con i migliori saluti.

  

Signa, 23 settembre 2019                                                                                                                                Studio Bambagioni

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