Imponibili ad Iva le prestazioni degli operatori socio sanitari. Queste figure professionali, infatti, non rientrano tra le professioni sanitarie soggette a vigilanza, esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, n. 18, del dpr n. 633/72, a nulla rilevando la disciplina introdotta dalla legge n. 3/2018, che ha istituito l'area delle professioni sociosanitarie, nella quale rifluiscono i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Servizi domiciliari quali quelli di assistenza al paziente per l'igiene e la cura della persona, il mantenimento dello stato nutrizionale e della funzionalità respiratoria, il supporto alle prestazioni infermieristiche, resi dai predetti operatori, non possono pertanto beneficiare del regime di favore. Lo ha chiarito l'agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 90 del 3 dicembre 2018, occupandosi peraltro per la prima volta di questioni attinenti alla recente legge-delega di riordino delle professioni sanitarie, che sembrerebbe in effetti aprire nuovi scenari per quanto concerne il trattamento Iva del settore, ma che necessita di provvedimenti attuativi.
Nella risposta, l'agenzia osserva che, in base alla vigente normativa, l'esenzione di cui all'art. 10, n. 18, citato riguarda le professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Tuls, ossia medicina e chirurgia, farmacia e professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata, nonché quelle individuate con il decreto del 17 maggio 2002 (biologi e psicologi, odontoiatri, operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel dm 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti di individuazione dei rispettivi profili). L'operatore socio sanitario non rientra tra le predette figure. Al riguardo, il ministero della salute, in un recente parere sollecitato dall'agenzia, ha infatti precisato che per la tipologia di formazione e le competenze attribuite, l'operatore socio sanitario non può essere assimilabile alle professioni sanitarie di cui al comma 1, dell'art. 1, della legge n. 43/2006, che conseguono un'abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario.
Franco Ricca - 04 dicembre 2018 – tratto da Italia Oggi