Conto alla rovescia per il primo pagamento della definizione agevolata delle cartelle prevista dal decreto legge 148/2017. Scade, infatti, martedì 31 luglio, il termine entro il quale versare la prima o unica rata per i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, la legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. lo rende noto in un comunicato l'Agenzia delle Entrate.

Riscossione. Il termine del 31 luglio riguarda anche il pagamento del saldo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 di eventuali piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 che interessano i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli.

RIEPILOGO SOMME DOVUTE E BOLLETTINI A PORTATA DI CLICK. Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato ai contribuenti, in risposta alla domanda di adesione alla cosiddetta rottamazione bis (DL n. 148/2017), la "Comunicazione delle somme dovute". La copia della "Comunicazione delle somme dovute" può essere richiesta direttamente online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Sul portale di Agenzia Riscossione, inoltre, è attivo anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere online di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute".

ATTENZIONE AI PAGAMENTI. La legge prevede che con il pagamento della prima rata della definizione agevolata - in scadenza al 31 luglio 2018 per i carichi affidati in riscossione nel 2017 e il 31 ottobre 2018 per i carichi affidati in riscossione dal 2000 al 2016 - verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata.

26 luglio 2018 – tratto da Italia Oggi

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