Spesometro di metà anno al 1° ottobre 2018. Questa la data di scadenza dell'invio delle comunicazioni dati fatture relative al primo semestre, oppure al secondo trimestre, del 2018 (il termine di legge del 30 settembre cade di domenica).

Il nuovo calendario dell'adempimento di cui all'art. 21 del dl n. 78/2010 scaturisce dalle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 e dal recentissimo dl n. 87/2018, che ha inoltre dispensato dall'obbligo, con effetto dal 1° gennaio scorso, tutti i produttori agricoli marginali.

Prima di rivedere le scadenze, occorre ricordare che, a legislazione vigente, il 2018 è l'ultimo anno di vita dello spesometro, che uscirà infatti di scena in coincidenza con la generalizzazione della fatturazione elettronica obbligatoria, ossia in relazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2019. Rimarrà però in vigore una versione di portata ridotta (ma a frequenza più intensa) della comunicazione, istituita dal comma 3-bis dell'art. 1 del dlgs n. 127/2015, inserito dalla legge n. 205/2017. Detta disposizione, infatti, impone ai soggetti passivi dell'Iva di trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate, dal 2019, i dati relativi alle operazioni (cessione di beni e prestazione di servizi) scambiate con soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, eccettuate le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni ed esportazioni) e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio. Il nuovo adempimento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per l'omissione, l'incompletezza o inesattezza dell'adempimento, è prevista la sanzione di due euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati; in caso di ripetute violazioni, non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del dlgs n. 472/97.

Scadenza di settembre 2018. Tornando all'adempimento in scadenza il prossimo 30 settembre, termine che, come detto, slitta automaticamente a lunedì 1° ottobre, l'appuntamento ha per oggetto la comunicazione dei dati delle fatture relative:

- al secondo trimestre 2018, per i (pochi) contribuenti che presentano lo spesometro con frequenza trimestrale e che hanno pertanto già presentato la comunicazione relativa al primo trimestre nel termine fissato dall'art. 21 del dl n. 78/2010;

- al primo semestre 2018, per coloro che invece si avvalgono della facoltà di eseguire l'adempimento con frequenza semestrale; il termine del 30 settembre, in questo caso, ricavabile in via interpretativa, è stato espressamente stabilito con l'articolo 11 del dl n. 87/2018 (dl dignità), convertito dalla legge n. 96/2018.

Va ricordato che l'articolo 21 fissava al 16 settembre il termine per l'invio dello spesometro relativo al secondo trimestre. La legge n. 205/2017 (articolo 1, comma 932), tuttavia, «al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 21», ha fissato al 30 settembre il termine ivi previsto. È da ritenere, in proposito, che lo spostamento dal 16 al 30 settembre riguardi soltanto l'invio dello spesometro e non anche la comunicazione delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del dl n. 78/2010 relativa al secondo trimestre, che deve quindi essere inviata entro il prossimo 17 settembre (cadendo il 16 di domenica). Se è vero, infatti, che l'articolo 21-bis, per quanto concerne i termini di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche, rinvia all'articolo 21, la ratio del suddetto comma 932, enunciata nell'incipit della stessa norma, diretta ad evitare la sovrapposizione di adempimenti, depone nel senso che lo spostamento del termine vale solo per lo spesometro, anche se la formulazione della disposizione avrebbe potuto essere più chiara.

Va segnalato infine che, come accennato, per effetto delle modifiche introdotte dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 11 del dl n. 87/2018, inseriti dalla legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono dispensati dallo spesometro tutti i produttori agricoli marginali che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, settimo comma, del dpr n. 633/72, e non soltanto quelli operanti nelle zone montane, come previsto precedentemente.

Franco Ricca – 31 agosto 2018 – tratto da Italia Oggi

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