Nuovo slittamento di un anno del SISTRI - sistema di tracciabilità dei rifiuti, grazie al decreto Milleproroghe 2016. Il provvedimento ufficializza quanto era stato approvato in seno al Consiglio dei Ministri n. 98 del 23 dicembre 2015, disponendo lo slittamento del termine per l'adeguamento al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti al 31 dicembre 2016. In concreto, viene esteso a tutto il 2016 il periodo transitorio del “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi i tradizionali adempimenti e obblighi “cartacei” della tracciabilità dei rifiuti (formulari, registri e MUD), nel testo del Codice Ambiente previgente alle modifiche introdotte dalla riforma del 2010, nonchè le relative sanzioni. Le sanzioni relative al solo SISTRI diverranno applicabili nel 2017, eccettuate la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale che sono divenute operative il 1° aprile 2015.

Tra i differimenti previsti in materia ambientale dal “milleproroghe 2016” (D.L. 20 dicembre 2015, n. 210 - GU n.302 del 30-12-2015) vi è anche la nuova proroga di un anno del SISTRI - sistema di tracciabilità dei rifiuti, dato che la procedura di affidamento della gestione del Sistema a un nuovo concessionario non è ancora completa.

Proroga del “doppio binario” SISTRI/adempimenti cartacei
In concreto, il “milleproroghe 2016” estende a tutto il 2016 il periodo transitorio del “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonchè le relative sanzioni.

Le sanzioni relative al SISTRI diverranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, eccettuate la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale SISTRI, che sono divenute operative a partire dal 1° aprile 2015, in base a quanto previsto dall’art. 9 del cd. “milleproroghe 2015” (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192) come modificato dalla legge di conversione.

Pertanto, gli operatori obbligati al SISTRI – così come quelli che hanno voluto aderirvi in via volontaria - dovranno rispettare sino al 31 dicembre 2016 sia i nuovi obblighi "informatici" di tracciamento sia quelli “vecchi” di tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto, dei registri di carico/scarico e del Mud, rimanendo soggetti durante tale periodo “a doppio regime” alle sanzioni previste per il mancato rispetto degli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006).

Tecnicamente, questo slittamento di data viene operato dall'art. 8, comma 1, del “milleproroghe 2016” (D.L. n. 210/2015) modificando l’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv., con modif., dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), e sostituendo al comma 3-bis, le parole "Fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".

La nuova proroga del SISTRI segue da vicino l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare nel 2016, per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2015: il DPCM 21 dicembre 2015 (GU n. 300 del 28/12/2015), di fatto, approva espressamente il “vecchio” modello allegato al DPCM del 17 dicembre 2014, confermandone integralmente i contenuti.

Lo stesso DPCM 21 dicembre 2015 ribadisce che tale modello verrà utilizzato sino alla entrata della piena operatività del SISTRI.

05 gennaio 2016 – tratto da ipsoa.it

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