Il quesito.Nella cittadina in cui posseggo una seconda casa è attiva la raccolta differenziata “porta a porta”: sono iniziate a piovere multe per gli errati smaltimenti, il cortile condominiale è spesso sporcato da rifiuti lasciati lì, e l’area deve essere pulita a spese dei condòmini. Posso utilizzare la seconda casa solo per pochi giorni durante l’anno e non la concedo in affitto. 
È lecito chiedere all’amministratore del condominio di esentarmi dalla quota di multe e di pulizie straordinarie relative ai periodi in cui non sono presente, provati attraverso le bollette elettriche? 
P.Z. - Pavia

La risposta. Benché l'appartamento venga utilizzato per “pochi giorni durante l'anno”, salvo particolari accordi (presi all’unanimità) con tutti gli altri condomini e/o apposite clausole contenute in un regolamento condominiale contrattuale, tutti i condòmini, indistintamente, dovranno continuare a pagare le spese condominiali nella misura prevista dalla legge.

Ciò in quanto la Cassazione ha stabilito che non si paga in base all’uso effettivo, ma per l’uso potenziale che ciascun condominio può porre in essere. Nella sentenza 13161/91 si afferma che «il secondo comma dell’articolo 1123 del Codice civile stabilisce una ripartizione delle spese in questione in misura proporzionale non già al valore della proprietà di ciascun condomino ma all’uso che ciascun condomino può fare di una determinata cosa comune e, a tal fine, si deve avere riguardo all’uso che ciascun partecipante può farne, cioè al godimento potenziale e non al godimento effettivo, e, quindi, non all’uso che effettivamente ne faccia o non ne faccia».

Pertanto, affinché il lettore sia «esentato dalla quota di multe e di pulizie straordinarie relative ai periodi» in cui non è presente, sarà necessaria una deliberazione votata all’unanimità dei millesimi, non avendo l’amministratore di condominio il potere di modificare e/o ridurre la spesa di un condomino.

30 luglio 2018 – tratto da sole24ore.com

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