Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta “libera” i soci dalla tassazione dell’utile, ma solo a determinate condizioni. Sono deducibili i differenziali negativi dei beni-merce. La plusvalenza iscritta al conto economico non concorre a formare il reddito d’impresa ma gli utili della riserva che si crea sono tassabili se distribuiti ai soci. Il «sottozero» è tassabile anche per i soci di società personali.

Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nella circolare 37/E/2016 diffusa ieri in materia di assegnazione dei beni ai soci.

Gli effetti per la società 
L’Agenzia delle entrate ha affermato che l’assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve, di utili o di capitale, in misura pari al valore attribuito agli stessi in sede contabile. Non è, però, entrata nel merito della scelta del criterio contabile più corretto da adottare in tale occasione, limitandosi ad affermare che il comportamento contabile adottato dall’impresa deve essere coerente con i principi contabili. Qualora venga iscritta a conto economico una plusvalenza la stessa deve essere comunque “sterilizzata” in sede di dichiarazione dei redditi.

La plusvalenza assume peraltro rilevanza ai fini della deducibilità degli interessi passivi (influenzando il Rol) e delle spese di rappresentanza (trattandosi di componente positivo dell’attività caratteristica).

In presenza di un risultato positivo la stessa confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto e la sua eventuale distribuzione comporta la tassazione dei dividendi percepiti dai soci. In tale ipotesi, pertanto, il pagamento dell’imposta sostitutiva non “libera” i soci.

L’effetto «definitivo e liberatorio» ai fini della tassazione dei soci assegnatari è stato, invece, riconosciuto in caso di distribuzione delle riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione e assoggettate all’imposta sostitutiva del 13%, ma a condizione che siano liberate riserve:

• di importo non superiore a quello utilizzato in sede contabile per consentire la fuoriuscita del bene;

• nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre riserve, di utili e di capitale, già disponibili. Tale condizione è stata probabilmente posta perché le riserve in esame non hanno a suo tempo scontato imposte.

Se, al momento del versamento da parte della società dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni che ha dato luogo alla riserva in sospensione, il socio ha incrementato il valore della partecipazione, non può verificarsi un ulteriore incremento a seguito dell’affrancamento della stessa riserva.

È stata riconosciuta la rilevanza fiscale dei differenziali negativi che emergono in sede di assegnazione di beni-merce (e di cessione dei beni). La società non può dedurre la «differenza da recesso» del socio di società di persone (riconosciuta dalla risoluzione delle Entrate 64/E del 2008), perché il plusvalore latente sui beni non resta nel patrimonio sociale e non si può verificare una duplicazione impositiva.

La fiscalità dei soci 
La circolare si è occupata anche degli effetti fiscali per i soci ai quali sono assegnati i beni in via agevolata. Al riguardo è stato affermato che: 

• la disapplicazione della presunzione di prioritario utilizzo delle riserve di utili (articolo 47, comma 1, del Tuir) opera per l’intero importo effettivamente distribuito e non è limitata alla base imponibile dell’imposta sostitutiva;

• gli utili tassati in capo ai soci vanno determinati facendo riferimento al valore (anche “catastale”) che è stato assunto ai fini dell’agevolazione, al netto degli importi assoggettati ad imposizione sostitutiva dalla società; 

• per i soci di società di persone può verificarsi – come nel caso delle società di capitali di cui si era occupata la circolare 26/E – che il valore normale o catastale dei beni assegnati sia maggiore del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (anche se lo stesso è incrementato dell’importo assoggettato ad imposizione sostitutiva dalla società).

Il cosiddetto «sottozero» che si genera è tassato come utile ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del Tuir, derivando da cause diverse dall’applicazione della disciplina agevolativa.

Gianfranco Ferranti - 17 Settembre 2016 – tratto da sole24ore.com

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