La norma sul lieve inadempimento non è applicabile retroattivamente e non riguarda i pagamenti rateali derivanti dalla definizione in acquiescenza dell'accertamento. A fornire questa rigorosa interpretazione della nuova norma è la Corte di cassazione con la sentenza n. 9176 depositata ieri.

Un contribuente definiva in acquiescenza un avviso di accertamento secondo le previsioni dell’articolo 15 del decreto legislativo 218/97. Questa norma dispone che le sanzioni sono ridotte a un terzo (all'epoca della vicenda era a un quarto) se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso. Il contribuente versava così le imposte pretese, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta, ma a causa di un codice tributo mancante, il pagamento slittava di tre giorni oltre il termine per proporre ricorso. L'Agenzia iscriveva a ruolo la differenza delle sanzioni, considerando l’accertamento definitivo per la mancanza del pagamento nei termini. La cartella veniva impugnata dinanzi al giudice tributario che in primo grado, accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva riformata in appello. Il contribuente ricorreva allora per Cassazione evidenziando che il ritardo, sebbene di soli tre giorni, era addebitabile alla mancata indicazione da parte dell'Agenzia del codice tributo nell'atto impositivo e, in ogni caso, secondo il neo introdotto concetto di lieve inadempimento, la pretesa era da annullare, per un ritardo di soli tre giorni. Occorre ricordare che il nuovo articolo 15 ter del Dpr 602/73, introdotto dal decreto legislativo 159/2015, prevede che l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% del dovuto ovvero a 10.000 euro, così come il tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni, non potrà comportare la decadenza dai benefici previsti dalle norme.

La Corte, confermando la legittimità della cartella, ha fornito una rigorosa interpretazione della nuova disposizione. Innanzitutto ha rilevato che il ritardato versamento era dipeso dal comportamento negligente del contribuente, poiché si era presentato alla banca nell’ultimo giorno utile peraltro senza l'indicazione di un codice tributo, facilmente reperibile dall’elenco dei codici regolarmente pubblicati. Con riferimento al “lieve inadempimento”, i giudici di legittimità hanno precisato che è in vigore dal 22 ottobre 2015 e non è applicabile retroattivamente come si evince dalla disposizione transitoria espressamente prevista. In ogni caso, poi, il “lieve inadempimento” esclude la decadenza dalla rateazione solo per i pagamenti di accertamenti definiti in adesione ovvero su avvisi bonari. La norma, infatti, non richiama l’acquiescenza (prevista dall’articolo 15 del decreto 218/97) con la conseguenza che il pagamento deve necessariamente eseguirsi entro il termine per proporre ricorso, senza alcuna possibilità di deroga.

La decisione lascia perplessi soprattutto per quest’ultima precisazione. La stessa agenzia delle Entrate, infatti, nella circolare n. 17/2016, in tema di «lieve inadempimento» pur confermando la decorrenza dal 22 ottobre 2015, ha chiaramente affermato che è applicabile anche all'acquiescenza. È auspicabile che la pronuncia della Cassazione rimanga isolata e che l’Agenzia soprassieda da simili pretese.

Laura Ambrosi  - 06 maggio 2016 – tratto da sole24ore.com

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