Niente cancellazione dall’albo per l’avvocato evasore. Il nuovo codice deontologico forense, infatti, non prevede più sanzioni per il legale che non paga le tasse. E salva i procedimenti in corso alla data di in vigore del nuovo codice, il 15 dicembre 2014, perché a questi si applicano le disposizioni più favorevoli. Lo afferma la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18394/2016, che ha stabilito il rinvio della causa al Consiglio nazionale forense affinché riformuli la sanzione. Entrando nel dettaglio, l’avvocato in causa si era reso colpevole dei reati di evasione di imposte ed effettuazione di prestiti, ma il procedimento penale era stato definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. Nel contempo, però, veniva ritenuto responsabile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati territorialmente competente della violazione dell’art. 15 del codice deontologico, applicando la sanzione della cancellazione dall’albo. Il ricorso dell’avvocato veniva poi rigettato dal Consiglio nazionale forense, motivo per cui il legale si è poi rivolto alla Cassazione.

Gabriele Ventura – 21 settembre 2016 – tratto da Italia Oggi

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