Indeducibili i costi delle auto aziendali a uso promiscuo non indispensabili per l'attività.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ribaltando il verdetto della Ctr dell'Emilia Romagna.

Con una interessante motivazione i Supremi giudici hanno chiarito che con particolare riguardo all'uso strumentale esclusivo del veicolo aziendale nell'attività propria dell'impresa, si osserva che il legislatore ha previsto diverse regole di deducibilità, che variano in funzione sia del tipo di veicolo sia dell'uso che di esso si fa nell'esercizio dell'impresa, stabilendo un'integrale deducibilità nel caso in cui la stessa attività propria dell'impresa non possa essere esercitata prescindendo dal mezzo di trasporto; nell'art. 164 Tuir, lett. b), invece, si fa riferimento ai veicoli che sono utilizzati nell'esercizio dell'impresa (ma non nell'attività propria dell'impresa), arte o professione, senza alcun riferimento espresso in merito all'esclusività o meno dell'utilizzo (e quindi ad un eventuale uso promiscuo) del veicolo nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

In più, il legislatore, nell'individuare con riguardo a quali mezzi possano essere interamente deducibili i costi e le spese ai fini delle imposte sui redditi, deve ritenersi aver considerato, dunque, come fattore scriminante, l'indispensabilità di quei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa, ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa senza quei veicoli non possa essere esercitata; se un uso promiscuo è presunto - ma non espressamente previsto - per quei veicoli che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa, tale uso promiscuo non è né presunto, né consentito per i veicoli senza i quali l'impresa non possa essere esercitata (c.d. strumentali strictu sensu).

Nel caso sottoposto all'esame della Corte l'impresa produttrice di cisterne aveva dedotto i costi delle auto in quanto consegnava i suoi prodotti in tutta Italia.

Il beneficio, ritenuto legittimo da Ctp e Ctr, è stato invece bocciato in sede di legittimità. Solo l'uso esclusivo del mezzo consente di scaricare i costi.

Debora Alberici - 01 dicembre 2018 – tratto da Italia Oggi

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