Redditometro influenzato dai finanziamenti e dalle capitalizzazioni effettuati dei soci.
In vista della scadenza di fine mese per l’invio alle Entrate della comunicazione annuale relativa all’uso privato dei beni aziendali e dei versamenti effettuati dai soci nelle casse sociali del 2014, vale la pena ricordare quali possono essere i risvolti dell’acquisizione delle informazioni in vista di un ipotetico accertamento sintetico. Il provvedimento del ministero dell’Economia del 25 settembre che ha tracciato le norme applicative del redditometro valevoli a decorrere dal 2011, conferma molte delle regole già note. In particolare viene confermato che gli investimenti rilevano come “incremento patrimoniale” e che tale elemento indicativo di capacità contributiva va individuato con regole specifiche. Nella determinazione del reddito sintetico, infatti, si assume l’investimento dell’anno al netto dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti (netti) dei quattro anni precedenti. La presunzione, quindi, è che in presenza di un’uscita finanziaria diversa da quella connessa a oneri correnti, la liquidità necessaria per sostenere la spesa abbia avuto una base di formazione connessa a disinvestimenti pluriennali. Il provvedimento comprende nella nozione di investimenti anche i “conferimenti” e i “finanziamenti” anche se parrebbe comunque logico tenere conto anche dell’importo dello stesso per distinguere l’investimento dalle spese correnti.

La struttura e le regole che governano la gestione della comunicazione in scadenza alla fine del mese, tengono conto della funzione della stessa che è quella di alimentare la banca dati dell’Anagrafe tributaria per applicare efficacemente, sia in fase di selezione che di accertamento, il redditometro.

Concentrando l’analisi sui finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci, l’obbligo di comunicazione riguarda i versamenti effettuati nel corso del 2014 se superiori a 3.600 euro (limite sul socio e non sulla società) con esclusione delle informazioni relative a versamenti di anni precedenti.

Non sono soggetti all’obbligo di comunicazione telematica gli apporti già conosciuti dall’amministrazione finanziaria (casistiche che riguardano tipicamente gli atti a contenuto patrimoniale registrati) e i casi in cui il conferimento del 2014 derivi dalla rinuncia ai finanziamenti effettuati dai soci in anni precedenti.

Sono altresì esclusi dalla comunicazione i versamenti effettuati da soggetti collettivi soci, dai familiari dei soci e dal titolare dell’impresa individuale e le capitalizzazioni non in denaro. In pratica, quindi, l’obbligo riguarda, nella maggior parte dei casi, i finanziamenti e i conferimenti dei soci che vengono formalizzati con lo scambio di corrispondenza e che assumono data certa con l’invio di raccomandata o con l’apposizione del timbro postale. Nel caso di omesso inoltro della comunicazione dei versamenti dei soci è prevista una sanzione che va da 206,58 a 5.164,57 euro e che, in caso di comunicazione infedele, è ridotta al 50% (comma 2, articolo 13, Dpr 605/73).

L’altro versante inerente la comunicazione telematica in scadenza è quello che attiene ai beni d’impresa utilizzati dai soci. Le implicazioni in merito ad un possibile utilizzo di queste informazioni nell’ambito di un accertamento da redditometro, sono nella maggioranza dei casi più sfumate rispetto alle ipotesi precedenti. L’attribuzione del bene d’impresa al socio fa si che ai fini dell’accertamento sintetico, le spese inerenti l’asset siano imputate al reale possessore (persona fisica) e non al proprietario giuridico (società). Nella pratica quotidiana trattandosi il più delle volte di autoveicoli e di immobili utilizzati privatamente dai soci, le spese ritratte su base statistica da questi “elementi certi” ai fini del redditometro, non raggiungono quasi mai cifre elevate. Inoltre vi è da dire che, essendo imputato in questi casi anche un reddito figurativo al socio pari al valore normale derivante dall’utilizzo privato del bene, ai fini della prova contraria questo reddito virtuale contribuisce ad alimentare la dichiarazione dei redditi della stessa persona fisica e quindi agevola in qualche modo anche la difesa.

Gian Paolo Ranocchi  - 18 ottobre 2015 - tratto da sole24ore.com

Altre notizie