Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per «sbloccare» la delega. È il provvedimento dell'Agenzia n. 195385 del 28 agosto 2018, come riportato da Fiscooggi, a dare attuazione alla disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2018 secondo cui, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio: se a seguito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'F24, la delega viene regolarmente eseguita; in caso contrario, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (art. 37, comma 49-ter, dl 223/2006). L'atto pubblicato ieri innanzitutto individua i criteri da utilizzare per la selezione delle deleghe a rischio. Si riferiscono: alla tipologia dei debiti pagati; alla tipologia dei crediti compensati; alla coerenza dei dati indicati nell'F24; ai dati presenti in Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici) relativi ai soggetti indicati nell'F24; ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nell'F24; al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31 («Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi»), c. 1, dl 78/2010. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo punto, viene stabilito che, dal 29/10/2018 (data di decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento), i relativi modelli F24 dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento. L'eventuale sospensione della delega trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia riguarda il suo intero contenuto e viene comunicata tramite apposita ricevuta a chi ha inviato il modello F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine (comunque, non oltre 30 giorni dalla data di invio della delega). Durante il periodo di operatività della sospensione: l'eventuale saldo positivo dell'F24 non viene addebitato; la delega di pagamento può essere annullata secondo le ordinarie procedure telematiche; il contribuente può inviare le informazioni ritenute necessarie per sbloccare la delega sospesa. Se a seguito delle verifiche risulta che il credito non è stato correttamente utilizzato, l'Agenzia, con apposita ricevuta, comunica lo scarto dell'F24 e la relativa motivazione.
Giovanni Galli - 29 agosto 2018 – tratto da Italia Oggi