L'obbligo del pagamento del personale della polizia locale da parte degli organizzatori di eventi di carattere privato riguarda tutte le manifestazioni prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative, per le quali sono necessari servizi di organizzazione e regolazione del traffico. Gli enti locali, tuttavia, possono valutare autonomamente l'esclusione del pagamento per le manifestazioni connotate da interesse pubblico e destinatarie di contributi o patrocini.

Lo ha precisato la Conferenza unificata stato-città nella seduta del 26 luglio scorso con una nota interpretativa sulla norma introdotta dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.

La relativa legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017 aveva introdotto il comma 3-bis all'art. 22 del decreto legge n. 50/2017 (la cosiddetta Manovra correttiva del 2017), disponendo che a decorrere dall'anno scorso le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del Testo unico sugli enti locali, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidica della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso.

Da subito si è manifestata la difficoltà e incertezza ad applicare correttamente la norma con riferimento all'espressione «attività e iniziative di carattere privato». Nella nota interpretativa approvata dalla Conferenza unificata il 26 luglio scorso, viene chiarito che con tale formulazione si deve fare riferimento alle manifestazioni prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative.

Peraltro, alle amministrazioni locali è rimessa la valutazione di escludere dal pagamento le manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi o di patrocini o di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale dell'evento.

In ogni caso, nel campo di applicazione della norma non rientrano le attività che la polizia locale è tenuta a svolgere in connessione a funzioni pubbliche, tra le quali, tra l'altro, anche le cerimonie religiose e i cortei funebri, né rientrano le attività richieste nell'ordinanza di pubblica sicurezza. Sono altresì da escludere le attività richieste nell'ordinanza di pubblica sicurezza, che prevedono l'impiego del personale di polizia locale in qualità di agente di Pubblica sicurezza.

In sostanza, l'art. 22, c. 3-bis, del decreto legge n. 50/2017 è applicabile ai servizi di sicurezza stradale e polizia stradale, per l'organizzazione e la regolazione del traffico. Infine, la nota interpretativa approvata dalla Conferenza unificata fornisce due importanti chiarimenti sul pagamento.

Nel computo possono essere considerate tutte le ore di servizio prestato, sia ordinario che straordinario. E, soprattutto, le risorse introitate, essendo neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni sul contenimento della spesa di personale, come per esempio l'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006 e l'art. 23, c. 2, del dlgs. n. 75/2017.

Enrico Santi – 31 luglio 2018 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie