Il Consiglio nazionale forense si doterà di una piattaforma informatica che diventerà l'unico canale per presentare la domanda per l'iscrizione nell'elenco delle difese d'ufficio. L'obbligo formativo da rispettare riguarderà il solo anno precedente alla domanda e non il triennio. Sull'aggiornamento penale, le commissioni esaminatrici dovranno rilasciare un attestato che riconosca l'avvenuta formazione del legale. Sono solo alcune delle novità del «regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio». Il nuovo regolamento è entrato in vigore lo scorso 27 ottobre.

La prima modifica riguarda l'assolvimento dell'obbligo formativo. La domanda di permanenza nell'elenco deve essere presentata annualmente con allegata un'autocertificazione che attesti l'assolvimento dell'obbligo. Quindi «l'assolvimento», si legge nella relazione illustrativa pubblicata dal Cnf, «non potrà riguardare, come da normativa di settore, il triennio precedente alla presentazione della domanda, ma esclusivamente l'anno antecedente a quello della richiesta». In questo senso, l'obbligo formativo risulterà assolto quando l'avvocato avrà conseguito almeno 15 crediti nell'anno antecedente la richiesta di iscrizione o di permanenza nell'elenco unico nazionale. La seconda modifica concerne la regolamentazione del corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale. Il corso dovrà svolgersi in un arco temporale di 24 mesi e, nel caso l'avvocato passasse l'esame finale, la commissione esaminatrice dovrà rilasciare un attestato «nel quale dovrà essere specificatamente precisato che il corso, della durata di 90 ore, ha avuto durata biennale». La modifica normativa «è ritenuta necessaria al fine di garantire omogeneità sul territorio nazionale, con l'individuazione di un modello uniforme di attestato che consentirà di velocizzare il procedimento amministrativo». Il terzo intervento predispone una modifica delle modalità di presentazione della domanda di inserimento e di permanenza nell'elenco. L'avvocato interessato potrà compilare l'istanza tramite «una nuova piattaforma informatica gestionale acquisita dal Cnf, ancora in fase di predisposizione e che entrerà a regime entro la fine del mese di gennaio 2020». Tramite la piattaforma dovrà essere accertata la partecipazione del legale, anche come sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali nell'anno cui la richiesta si riferisce. «Al fine di facilitare la procedura di redazione e inoltro della domanda», fanno sapere dal Cnf, «il Consiglio nazionale ha predisposto tutti gli schemi di domanda e autocertificazione per i richiedenti e i modelli di parere che il consiglio dell'ordine è tenuto ad esprimere sia sulle richieste di iscrizione che su quelle di permanenza». I modelli saranno inseriti nella piattaforma gestionale gestita dal Cnf. Il nuovo regolamento, infine, interviene anche sulla possibilità di sostituzione processuale dell'avvocato incaricato. È stato eliminato l'obbligo che stabiliva come il difensore d'ufficio, quando impossibilitato a partecipare a un'udienza, era tenuto a incaricare un collega iscritto nell'elenco o che avesse conseguito il titolo di specialista in diritto penale. «La norma si pone in contrasto con l'art. 102 cpp che non pone alcuna limitazione alla sostituzione processuale». Inoltre è stata eliminata l'impossibilità per il difensore d'ufficio di accettare incarichi che non fosse in grado di svolgere adeguatamente: «La norma si poneva in evidente contrasto con il principio di obbligatorietà di prestare patrocinio del difensore d'ufficio che non può essere oggetto di rinuncia da parte di quest'ultimo».

Michele Damiani - 06 novembre 2019 – tratto da Italia Oggi

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