Le aziende che hanno in corso contratti di collaborazione autonoma o che intendano utilizzarli in futuro, devono fare una verifica alla luce delle novità introdotte dagli articoli 2, 52 e 54 del decreto legislativo 81/2015 di riordino dei contratti di lavoro. Sarà necessario, infatti, allinearsi alle regole che hanno riformato il regime delle collaborazioni, eliminando, ad esempio, per il futuro, la possibilità di usare quelle «a progetto».

Ci sono però una serie di deroghe che fanno salvi alcuni tipi di collaborazione, che dunque potranno continuare a essere usati senza rischiare l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Vediamo , dunque, che cosa è cambiato e che cosa cambierà a partire dal 2016.

In primo luogo, dal 25 giugno scorso (giorno di entrata in vigore del Dlgs 81/2015), sono uscite di scena le collaborazioni a progetto, con l’abrogazione della relativa disciplina, che era contenuta negli articoli da 61 a 69-bis del Dlgs 276/03.

In via generale, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Le collaborazioni ammesse

Rimane salva la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in base all’articolo 409 del Codice di procedura civile.

Sono fatte salve, inoltre, alcune collaborazioni, alle quali non si applicherà la disciplina del lavoro subordinato. Si tratta in particolare di:

collaborazioni regolate dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative del settore di riferimento;

collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni per le quali è richiesta l’iscrizione a un albo e attività prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni;

collaborazioni rese per fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportive.

Inoltre, la disciplina prevista dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/2015 potrà essere neutralizzata anche nell’ambito delle procedure di certificazione dei contratti di lavoro previste dall’articolo 76 del decreto legislativo 276/2003 (articolo 2, comma 3): le parti possono far certificare l’assenza nel contratto dei requisiti dell’esclusività personale, della continuità e dell’etero-organizzazione da parte del committente.

Il regime transitorio

Per evitare vuoti normativi, inoltre, il Dlgs 81/2015 prevede un regime transitorio per le collaborazioni autonome (anche a progetto) che fossero in corso il 25 giugno 2015, che continueranno a essere disciplinati dalla legge Biagi fino alla loro scadenza. La nuova normativa non contempla più tra le deroghe le cosiddette mini co.co.co e le collaborazioni prestate da percettori di pensione di vecchiaia. Questi contratti, se erano in corso il 25 giugno 2015, continueranno a essere sottoposti alla legge Biagi sino alla loro scadenza. Una volta cessate, queste collaborazioni, non rientrando nelle ipotesi derogatorie previste dall’articolo 2 comma 2 del Dlgs 81/2015, saranno assoggettate alla regola generale che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato qualora si svolgano in forma personale, siano continuative e, soprattutto, etero-organizzate.

Nel periodo compreso tra il 25 giugno 2015 e il 1° gennaio 2016, si potranno comunque stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (in base all’articolo 409 del Codice di procedura civile) che, tuttavia, dovranno svolgersi in forma realmente autonoma e non etero-organizzata, pena il rischio di una loro trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

31 agosto 2015 - tratto da sole24ore.com

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