Per evitare che un datore di lavoro di fatto sostituisca le proprie manovalanze con degli stagisti, eludendo così la normativa in materia di lavoro subordinato, la legge stabilisce un numero massimo di tirocinanti che possono operare contemporaneamente nella stessa organizzazione.
In particolare l’azienda potrà ospitare

  • un tirocinante, se non ha più di cinque dipendenti a tempo indeterminato
  • al massimo due tirocinanti contemporaneamente, se ha un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove
  • un numero di tirocinanti non superiore al 10% del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato se l’azienda ha più di venti dipendenti a tempo indeterminato. Ad esempio se il datore di lavoro impiega trenta dipendenti potrà ospitare fino a tre stagisti. 
     

16 ottobre 2017 - tratto da corriere.it

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