Parte l’ultima corsa alla rottamazione delle cartelle. L’istanza per aderire, infatti, va presentata fra meno di un mese, cioè entro il 31 marzo. Ma c’è un vuoto di un paio di mesi tra questa scadenza e il 31 maggio, data entro la quale Equitalia comunica l’ammontare del debito residuo dovuto. Un’adesione al buio, dunque, tanto più se si riflette sulla circostanza che nella domanda vanno pure indicate le modalità di pagamento, unica soluzione entro luglio 2017 ovvero dilazione fino a un massimo di cinque rate. Ci si potrebbe, quindi, trovare di fronte a un debito da saldare diverso, anche molto più alto, rispetto a quello che si poteva presumere al momento dell’adesione. All’approssimarsi della scadenza di fine mese, quindi, è necessario chiarire la questione e verificare quali siano le ipotesi percorribili per evitare sorprese.

Chi presenta la domanda per la definizione agevolata dei ruoli di Equitalia ha due possibilità per uscire senza danni dalla sanatoria: revocare l’istanza entro la fine di marzo oppure, se si ha una dilazione in corso, non pagare la rata di luglio. A meno di un mese dalla scadenza di legge, giunge la formalizzazione di ulteriori risposte di Equitalia ai quesiti proposti tramite l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma.

La presentazione della domanda, dunque, costituisce di per sé una manifestazione di volontà sufficiente a determinare l’accesso alla rottamazione degli affidamenti, senza che sia necessario anche il pagamento della prima o unica rata. È stato tuttavia confermato che fino al 31 marzo è ancora possibile ritrattare l’istanza presentando una apposita dichiarazione in forma libera. Peraltro, può essere utile segnalare che se è possibile rinunciare del tutto alla domanda a maggior ragione ne è ammessa la rettifica in riduzione. Se ci si accorge per tempo della insostenibilità del costo della definizione, quindi, si può tornare indietro. Va però ricordato che la quantificazione esatta delle somme da pagare avviene solo con la comunicazione di Equitalia che liquida l’istanza presentata entro la fine di maggio. Da qui l’ulteriore (e ultima) finestra a disposizione del debitore: se si ha una rateazione in essere e non si paga la rata di luglio, conferma la società pubblica di riscossione, si può «riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa».

Rimane in ombra la questione della data alla quale deve risalire il precedente piano di rientro. Non sembra debba trattarsi necessariamente di dilazione in corso al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del Dl 193/2016. Così come si ritiene che la sospensione delle rate in scadenza da gennaio a luglio, relativa ai debiti indicati nella domanda di definizione, si riferisca alla generalità delle rateazioni. Dovrebbe quindi essere possibile chiedere ora una rateazione alla quale si accompagni l’istanza di rottamazione. In caso di accoglimento della rateazione, si potrà decidere a luglio cosa fare. Se si paga la prima rata, la vecchia dilazione è irrimediabilmente persa, con l’ulteriore conseguenza che se si decade dalla sanatoria in un momento successivo non si potrà più dilazionare il debito residuo. Se invece non si versa nulla, si potrà proseguire nel versamento delle rate del piano originario. A questo proposito, Equitalia dovrà chiarire come e quando si recuperano le rate sospese nei primi sei mesi dell’anno. L’augurio è che si possano pagare entro la fine del piano di rientro. È da escludere che le somme in questione si debbano versare in un’unica soluzione alla ripresa dei pagamenti della dilazione pregressa, poiché non si è in presenza di un’omissione del debitore, ma per l’appunto di una sospensione ope legis, non collegata al buon esito della procedura.

Sempre entro fine mese devono essere corrisposte le rate scadute a tutto dicembre 2016 per i soggetti che avevano dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. Al riguardo, Equitalia conferma la linea dura secondo cui l’obbligo riguarda anche le rate scadute prima dell’ultimo trimestre. Si tratta peraltro di una condizione di accesso alla sanatoria in assenza della quale, dunque, la domanda verrà rigettata. Tale obbligo non sussiste invece né per le dilazioni concesse dopo il 24 ottobre né per quelle decadute a tale data. In proposito, la società di riscossione osserva che, poiché la decadenza dalla dilazione opera per legge, allo scopo occorre verificare le regole applicabili allo specifico piano di rientro, a prescindere dal ricevimento della formale comunicazione di Equitalia.

Non vi sono ostacoli inoltre a presentare una pluralità di domande con riguardo a carichi di volta in volta diversi. In questo modo, si suddivide il rischio di decadere dalla rottamazione, evitando che il ritardo o l’omissione di un importo determini la perdita dei benefici per tutte le partite di debito. Si conferma che la domanda può essere presentata via pec dall’indirizzo del professionista che assiste il debitore, allegando il documento di identità di entrambi.

Disco rosso all’interruzione dei pignoramenti presso terzi, una volta che siano iniziate le trattenute o che il terzo si sia dichiarato debitore del soggetto affidato a Equitalia. Si pensi ad esempio al pignoramento dello stipendio o del canone di locazione o anche alle segnalazioni da parte di enti pubblici, eseguite ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/73. L’istanza è efficace solo se presentata prima dell’avvio delle trattenute.

3 marzo 2017 – tratto da Sole24ore.com

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