Con decorrenza 01/07/2018, per effetto della legge n.205 del 27/12/2017, gli acquisti di carburante presso gli impianti distributori stradali da parte di aziende e altri soggetti passivi iva, dovranno essere documentati con fattura elettronica.

Sostanzialmente per la categoria dei distributori di carburanti si anticipa l’entrata in vigore della fatturazione elettronica fra privati che avverrà il 01/01/2019 per tutte le altre categorie merceologiche.

Per i privati cittadini quanto sopra non vale e pertanto per loro nulla cambia.

Con la circolare n. 8/E/2018 l’Agenzia delle Entrate tratta l’argomento fornendo i primi particolari.

La prima conseguenza per la contabilità è l’abolizione della “scheda carburante”.

Anche gli strumenti di pagamento delle fatture elettroniche di benzina e/o gasolio per autotrazione sono quelli che consentono la tracciabilità della transazione : assegni bancari o postali, assegni circolari, vaglia cambiari e/o postali, bonifici bancari, carte di credito e di debito, etc

Quindi un pagamento in contanti precluderà la detrazione Iva e la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle spese di acquisto carburanti.

Rimane comunque possibile e consentito distinguere il momento della cessione del carburante (quando siamo alla pompa) e il suo pagamento, come ad esempio si fa quando si usano dei buoni carburante successivamente pagati e fatturati rispetto all’effettivo momento di erogazione, ovviamente rispettando la fatturazione elettronica e le forme di pagamento consentite.

 

Signa, 21 maggio 2018                                                              Studio Bambagioni

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