È legittimo il fermo amministrativo e cioè la sospensione dei rimborsi Iva all’azienda che risulta indebitata con l’Erario per altre imposte (in questo caso Irap e Ires). Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 25893 del 31 ottobre 2017, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Insomma, la sezione tributaria ha sdoganato la misura cautelare del fermo anche in relazioni ai rimborsi dell’Iva.

02 novembre 2017 – tratto da Italia Oggi

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