Nessuna restrizione alla pubblicità professionale degli avvocati. Basta che non sia volta all’accaparramento di clientela. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale forense, che il 16 novembre scorso ha inviato ai presidenti dei Consigli degli ordini territoriali il nuovo testo dell’art. 35 del codice deontologico forense, come modificato dal plenum il 23 ottobre scorso, per avviare la consultazione prevista dalla legge professionale forense. Inoltre, il Cnf ha adottato una seconda delibera interpretativa del parere dello stesso Consiglio nazionale n. 48/12 (AmicaCard), nel mirino dell’Antitrust, specificando che va interpretato come azione di condanna del comportamento di accaparramento di clientela. Entrando nel dettaglio, le modifiche introdotte (ai commi 9 e 10) sono volte a definire la portata dell’art. 35, che disciplina il dovere di corretta informazione «quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni», eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web. In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso, e dunque, specifica il Cnf, anche siti web con o senza re-indirizzamento, purché l’informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. Nella direzione di fugare fraintendimenti va la seconda delibera, interpretativa del parere Cnf n. 48/12 che ha provocato la sanzione da parte dell’autorità Antitrust, pari a 900 mila euro.

Gabriele Ventura – 19 novembre 2015 – tratto da Italia Oggi

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