Una disposizione nazionale che, per la determinazione della durata delle ferie annuali retribuite garantite a un lavoratore, esclude la durata di un congedo parentale fruito da tale lavoratore è conforme al diritto dell'Unione.
Il periodo di congedo parentale non può essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo. Questa la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea presa con la sentenza nella causa C-12/17.

I fatti

XY, magistrato presso il Tribunalul Botoșani (Tribunale superiore di Botoșani), ha beneficiato di un congedo di maternità dal 1° ottobre 2014 al 3 febbraio 2015.

Dal 4 febbraio al 16 settembre 2015 ha beneficiato di un congedo parentale per prendersi cura del figlio di età inferiore a due anni. Durante tale periodo, il suo rapporto di lavoro è stato sospeso. Infine, dal 17 settembre al 17 ottobre 2015, ha usufruito di 30 giorni di ferie annuali retribuite.

In forza del diritto rumeno, che prevede un diritto alle ferie annuali retribuite di 35 giorni, XY ha chiesto al tribunale presso il quale presta servizio di concederle i cinque giorni di ferie annuali retribuite residui per l'anno 2015. 

Il Tribunalul Botoșani (Tribunale superiore di Botoșani) ha rifiutato tale domanda per il motivo che, secondo il diritto rumeno, la durata delle ferie annuali retribuite è proporzionale al periodo di lavoro effettivo svolto durante l'anno in corso e che, al riguardo, la durata del congedo parentale di cui ella aveva beneficiato nel 2015 non poteva essere considerata come periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite.

XY ha contestato tale decisione dinanzi ai giudici rumeni. È in tale contesto che la Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania) chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti a una disposizione nazionale che, per la determinazione della durata delle ferie annuali, escluda che il periodo di congedo parentale del lavoratore sia considerato come periodo di lavoro effettivo.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione dispone che ogni lavoratore beneficia di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione. La Corte osserva che la sua finalità, consistente nel permettere al lavoratore di riposarsi, è basata sulla premessa che il lavoratore ha effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento.

La Corte precisa tuttavia che, in talune situazioni specifiche nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, a causa, in particolare, di un'assenza per malattia debitamente giustificata o di un congedo di maternità, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all'obbligo di avere effettivamente lavorato.

La Corte constata che la sig.ra Dicu, che ha beneficiato di un congedo parentale durante il periodo di riferimento, non si trova in una situazione specifica del genere.

Al riguardo, la Corte afferma, da un lato, che la sopravvenienza di un'inabilità al lavoro per malattia è, in linea di principio, imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, mentre, poiché il lavoratore in congedo parentale non è soggetto alle limitazioni fisiche e psichiche derivanti da una malattia, egli si trova in una situazione diversa.

La Corte considera, dall'altro lato, che il congedo di maternità è volto alla protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza e alla protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto. Tale situazione si distingue quindi ugualmente da quella del lavoratore in congedo parentale.

In tali circostanze, la Corte conclude che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il periodo di congedo parentale di cui ha beneficiato il lavoratore interessato durante il periodo di riferimento non può essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei suoi diritti alle ferie annuali retribuite. Ne consegue che è conforme al diritto dell'Unione una disposizione nazionale che, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un congedo parentale fruito da tale lavoratore nel corso del suddetto periodo come periodo di lavoro effettivo.

4 ottobre 2018 – tratto da sole24ore.com

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