Il ritardo di un solo giorno nel pagamento del tributo è sintomatico di assenza di intenzionalità e pertanto non può essere sanzionato. Così ha stabilito la Ctr della Toscana con la sent. n. 470/9/18 dell'8/3/2018. Evidenziano i giudici che un tale minimo ritardo non può inferirsi a una volontà elusiva, essendo determinata unicamente da mera occasionalità. Appare dunque illogico che sia sanzionata una circostanza non sorretta dall'elemento psicologico doloso e rientrante in una mera colpa lievissima, a cui il contribuente ha posto rimedio nel più breve tempo possibile, senza concreto danno erariale. Nella specie, proposto ricorso davanti alla Ctp, questa lo rigettava, rilevando l'incontestato ritardo nel versamento. Proponeva quindi appello il contribuente, ribadendo la sua buona fede e l'irrilevanza del ritardo. La Ctr riteneva l'appello fondato, evidenziando che il sistema tributario tiene ormai in conto il ravvedimento del contribuente, come testimoniato dalle norme che consentono di ritenere irrilevante il lieve inadempimento. Giova infatti osservare che, in presenza di errori o ritardi di «lieve» entità, l'errore scusabile è riconosciuto anche dalla stessa Agenzia, per esempio, in caso di tardivo o carente versamento della prima rata, o di quelle successive. Tanto si desume dalla Circ. 2 agosto 2013, n. 27, in cui si valorizza l'istituto dell'errore scusabile in sede di acquiescenza all'avviso di accertamento e dalla circ. 19 marzo 2012, n. 9, in cui si legge che «Qualora le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l'errore, l'Ufficio valuta l'opportunità di ritenere valido il pagamento Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento da parte del contribuente o di altre minime irregolarità.». E infine bisogna tenere anche presente quanto disposto dal dlgs n. 159/2015 e dall'art. 15-ter del dpr n. 602/73, secondo cui, in caso di «lieve inadempimento» e, specificatamente, in caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni, il contribuente può evitare la decadenza della rateazione adottata e delle sanzioni ridotte al 10%.

20 marzo 2018 – tratto da Italia Oggi

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