Malattia, gravidanza e tirocini esonerano dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, reddito di cittadinanza. Lo stabilisce l'accordo n. 88/2019 della conferenza stato-regioni, nel dettare i principi e criteri direttivi ai servizi competenti che, da inizio mese, hanno messo in atto la fase 2 dell'operazione reddito cittadinanza. L'accordo, inoltre, stabilisce che: in presenza di minori di tre anni d'età, può avere l'esonero un solo componente della famiglia; in presenza di soggetti disabili, invece, l'esonero può essere richiesto da un componente per ogni disabile; chi svolge attività lavorativa, senza perdere lo status di disoccupato, può essere esonerato se il tempo impiegato è superiore alle 20 ore settimanali ovvero a 25 ore, considerando anche il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro.

La Fase 2. L'accordo disciplina, in sostanza, la fase 2 legata al Rdc che è partita questo mese con ritardo. In base a tale accordo, tra l'altro, è stata fissata al 2 settembre la decorrenza dei 30 giorni per la convocazione dei beneficiari del Rdc, convocazione che può avvenire con qualsiasi modalità, anche sms e mail, a causa del ritardo (anche) nell'attivazione della piattaforma digitale. Una volta convocato dal centro per l'impiego, il beneficiario (e gli altri familiari obbligati) deve collaboratore alla redazione del curriculum e rispettare gli impegni previsti, tra cui quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo del Rdc). In tale sede, inoltre, può rilasciare la Did, se non ancora fatto in via autonoma, mentre i centri per l'impiego devono verificare la presenza di eventuali casi di esclusione o esonero. Fanno parte del primo gruppo (esclusi), i beneficiari di pensione di cittadinanza (Pdc) o d'età non inferiore a 65 anni e i soggetti disabili. Invece possono essere esonerati i soggetti con carichi di cura di minori di tre anni o di persone con disabilità, nonché le ulteriori ipotesi previste in sede di conferenza stato regioni.

I nuovi esoneri. L'accordo n. 88/2019 si occupa di due aspetti: di dettare principi e regole applicative dei casi di esonero previsti per legge; di fissare nuove ipotesi di esonero. Per quanto riguarda i casi di esonero previsti per legge, con riferimento ai caregiver, l'accordo stabilisce che:

  • in caso di obblighi di cura di figli minori di tre anni, non può essere esonerato più di un componente del nucleo familiare;
  • in caso di obblighi di cura di persone disabili o non autosufficienti, può essere esonerato al massimo un componente per soggetto beneficiario di cura.

In entrambi i casi, la scelta del componente (o componenti) da esonerare va fatta di comune accordo tra i familiari; in mancanza di accordo, decide l'operatore del centro per l'impiego o il servizio sociale del comune.

Con riferimento ai componenti lavoratori, ma che conservano lo status di disoccupazione per via del basso reddito percepito (i limiti sono 8.145 per il lavoro dipendente e 4.800 euro per quello autonomo), l'accordo stabilisce che l'esonero può essere concesso quando:

a) il tempo impiegato nell'attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali;

b) il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore a 25 ore settimanali.

Infine, con riferimento ai soggetti che frequentano corsi di formazione, l'accordo stabilisce che l'esonero può essere concesso solo per corsi finalizzati al raggiungimento della qualifica o del diploma professionale.

Daniele Cirioli - 13 settembre 2019 – tratto da Italia Oggi

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