Chi non ha pagato le rate della cartella esattoriale può essere «rimesso in termini», cioè può tornare a versare il dovuto. Si tratta di una possibilità che riguarda chi aveva ricevuto avvisi di accertamento con adesione o definiti con acquiescenza o ancora in caso di definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione ma che aveva sospeso i pagamenti delle rate. Disco rosso invece per le decadenze dalla rateazione riferite agli atti di mediazione e di conciliazione giudiziale. La circolare 41, diramata ieri dall’agenzia delle Entrate, conferma quindi l’impostazione già data con riferimento alla ben più onerosa riapertura dei termini disposta dalla legge di stabilità 2016. La durata della dilazione straordinaria di cui all’articolo 13 bis, del Dl 113/2016, inoltre, sarà determinata in funzione di quella originaria e non costituirà quindi a tutti gli effetti una nuova rateazione.

Sotto il profilo oggettivo, la chance della rimessione in termini è offerta a tutti i contribuenti che sono decaduti nel periodo dal 16 ottobre 2015 al 1° luglio 2016. Si tratta peraltro di un arco temporale complementare a quello interessato dalla legge 208/2015, che riguardava le dilazioni scadute nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015. Dal lato soggettivo, la legge non pone limitazioni di sorta, neppure in ordine ai tributi interessati, che pertanto includono la totalità delle imposte erariali. Un’altra importante differenza rispetto al precedente in termini è rappresentato dal costo della procedura. Nella disciplina in esame infatti è sufficiente presentare una istanza entro il termine perentorio del 20 ottobre, senza versare alcunché in anticipo. Al contrario, nella norma pregressa occorreva pagare per intero le rate scadute.

Sotto il profilo oggettivo, la chance della rimessione in termini è offerta a tutti i contribuenti che sono decaduti nel periodo dal 16 ottobre 2015 al 1° luglio 2016. Si tratta peraltro di un arco temporale complementare a quello interessato dalla legge 208/2015, che riguardava le dilazioni scadute nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015. Dal lato soggettivo, la legge non pone limitazioni di sorta, neppure in ordine ai tributi interessati, che pertanto includono la totalità delle imposte erariali. Un’altra importante differenza rispetto al precedente in termini è rappresentato dal costo della procedura. Nella disciplina in esame infatti è sufficiente presentare una istanza entro il termine perentorio del 20 ottobre, senza versare alcunché in anticipo. Al contrario, nella norma pregressa occorreva pagare per intero le rate scadute.

Luigi Lovecchio - 4 ottobre 2016 – tratto da sole24ore.com

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